Dal 21 aprile, tutti i professionisti che svolgono un’attività regolamentata in sistemi ordinistici avranno la possibilità di avviare un’impresa in forma associata.
La data fatidica è il 21 aprile 2013. A partire da tale giorno entra infatti in vigore il nuovo regolamento che disciplina la costituzione delle società tra professionisti, le cosiddette Stp, come previsto dal Decreto
Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 81 dello scorso 6 aprile.
In tal modo, secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità del novembre 2011, tutti i professionisti che svolgono un’attività regolamentata nel
sistema ordinistico (come per esempio architetti, avvocati, commercialisti o ingegneri) potranno avviare imprese in forma associata, scegliendo uno dei modelli societari previsti dal
Codice Civile.
Una società tra professionisti potrà comprendere due tipi di soci:
il socio professionista, ovvero colui che detiene le
conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della
committenza, e il socio di capitale, quello che, non in
possesso di qualifiche o tecniche specifiche, partecipa appunto alla Stp con un capitale
di investimento.
Ai soci di capitale spetta al massimo un terzo del capitale totale
della Stp costituita. Mentre i soci
professionisti, provenienti anche da ordini diversi, devono detenere almeno i 2/3 del capitale. Questi devono
risultare iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e devono
rispettare il codice deontologico dei loro ordini di appartenenza.
Le Stp devono risultare iscritte al registro delle imprese istituito presso
la Camera di Commercio competente e saranno iscritte nella sezione speciale.
Le società tra professionisti devono anche essere iscritte
all’ordine o al collegio di appartenenza dei soci professionisti. In caso
società multidisciplinare, dovrà essere iscritta all’ordine o al collegio
individuato come prevalente.





