Una circolare conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Rivisti anche i limiti sul numero di apprendisti assumibili in rapporto ai dipenti presenti nell’impresa.
Con la circolare n. 128, pubblicata il 2 novembre dall’Inps, sono stati resi operativi gli sgravi disciplinati dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 che prevede l’azzeramento dei contributi a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
La circolare conferma che lo sgravio totale si applica solo alle aziende che occupano fino a nove dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre resta l’aliquota del 10% per quelli successivi e fino alla scadenza del periodo di apprendistato.
Un’ulteriore clausola, detta di stabilizzazione, si applica nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori e subordina, a partire dal 18 luglio 2015, l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti della stessa azienda e che hanno terminato il periodo di apprendistato.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Per quanto riguarda gli avviamenti al lavoro effettuati dal 1 gennaio 2013, invece, la relazione tra numero di apprendisti e maestranze specializzate non può superare il rapporto di 3 a 2, tenendo fermo il rapporto del 100 per cento per le aziende che occupano meno di dieci unità. Se i lavoratori qualificati o specializzati non superano le tre unità, anche gli apprendisti non possono essere più di tre.
In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti. Ricordiamo che le assunzioni possono essere fatte in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali per i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere invece stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.





