Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul modo in cui determinare le Dta (Deferred Tax Asset) quando si verifica una perdita d’esercizio o fiscale, come nel caso di in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi.
Con la circolare
n. 37/E
del 28 settembre, l’Agenzia delle
Entrate ha spiegato la disciplina fiscale del credito d’imposta derivante
dalla trasformazione
di attività per imposte anticipate (Dta-Deferred Tax Asset) quando si verificano una perdita d’esercizio o perdite fiscali.
Inoltre, la circolare ha
evidenziato le due finalità distinte della norma, quella agevolativa diretta alla generalità dei soggetti, per i quali la trasformazione delle Dta in credito d’imposta rappresenta una facoltà e quella di vigilanza che interessa le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, per i quali il meccanismo di conversione delle Dta
in credito d’imposta è un’operazione automatica e obbligatoria.
Più in dettaglio,
la circolare spiega come i due regimi funzionano sia in periodi di ordinaria attività d’impresa sia in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi.
Possono usufruire della disciplina anche le società estere che operano in Italia tramite una stabile organizzazione, a patto che non siano in liquidazione volontaria,
assoggettate a procedure concorsuali o di gestione della crisi.
E’ possibile usufruire del credito d’imposta
ottenuto dalla trasformazione
delle Dta in tre diverse modalità: compensazione, cessione al valore nominale, richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni. La trasformazione delle imposte
anticipate in credito d’imposta è possibile in presenza di perdita civilistica o
fiscale, oppure in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi.
Per quanto riguarda la perdita civilistica, l’Agenzia sottolinea come, sulla
base del tenore letterale della norma, rientrino nella disciplina solamente le
imposte anticipate iscritte come tali in bilancio, sulla base dei principi
contabili adottati, e per l’importo al quale sono iscritte.
Le istruzioni operative per utilizzare il credito sono contenute nella
risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011.
Infine, il documento spiega che gli errori commessi nell’indicazione
del
credito d’imposta in dichiarazione sono
sanzionati in relazione agli effetti che
producono. Pertanto, anche per i soggetti per i quali la trasformazione è obbligatoria, nell’ipotesi in cui le Dta trasformabili non vengano, per sbaglio, integralmente
trasformate, l’errore non è sanzionabile se non produce danni per l’Erario.
Il testo completo
della circolare è disponibile
sul
sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate
all’interno della sezione “Provvedimenti,
Circolari e Risoluzioni”.





