Breve guida all’ammortamento del software e in generale dei beni immateriali. Che comprendono i diritti di utilizzo di opere dell’ingegno, marchi ‘impresa e altro
Le quote di ammortamento del costo di acquisto dei beni immateriali sono
deducibili nella misura specificamente prevista per i diversi beni.
In
breve: a) i costi sostenuti per l’acquisto dei diritti di
utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in quote annuali non superiori a 1/3
del costo.
b) i costi sostenuti per i marchi d’impresa sono
deducibili in quote annuali non superiori a 1/10;
c) il
costo dei diritti di concessione (in genere amministrativa) e degli
altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata dell’utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge;
d) le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/10
del valore stesso.
Se il valore dell’avviamento iscritto in bilancio subisce delle rettifiche,
le quote di ammortamento ammesse in deduzione devono essere pari a 1/10 del
nuovo valore dell’avviamento diminuito delle quote già ammortizzate. In
particolare, nel caso del trattamento fiscale dell’acquisto di software
strumentale, questo è diversamente valutato in relazione alla tipologia di
diritti di utilizzo acquisita secondo il seguente schema: 1) rientrano
nel novero dei beni immateriali ammortizzabili in quote pari a 1/3: –
il software prodotto autonomamente dall’imprenditore che è assimilabile ai beni
che costituiscono risultati di una ricerca (la deduzione è al netto degli oneri
poliennali già dedotti); – il software prodotto da terzi in favore
dell’imprenditore mediante contratto di sviluppo, posto che l’imprenditore può
sfruttarlo commercialmente;
2) rientra nel novero dei
diritti di utilizzo ammortizzabili in base alla durata prevista
contrattualmente, il diritto di utilizzazione di software concesso in uso
esclusivo all’imprenditore;
3) qualora la licenza di uso
non sia esclusiva, è invece ammortizzabile il supporto acquistato (considerato
nella sua materialità);
4) ove la fornitura del software
avvenga insieme all’hardware nel quale è incorporato quale sistema operativo (ed
anche quando si tratti di programmi applicativi forniti contestualmente), si
ritiene che possa essere effettuato un unico ammortamento del bene materiale.
5) i costi di aggiornamento periodico del software in base a
contratti di assistenza sono deducibili quali spese di esercizio, peraltro,
qualora l’aggiornamento implichi la concessione d’uso di un nuovo prodotto si
applica quanto previsto ai punti precedenti.





