Bonus Irpef, dalle Entrate le regole per i datori di lavoro

Ai dipendenti in busta paga a partire già da maggio il bonus introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nell’anno in corso.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile ha fornto ai datori di lavoro le prime istruzioni del nuovo
bonus Irpef
. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Chi
ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto
di lavoro si è concluso
prima
del
mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da
maggio,
vale per i redditi fino a 24mila euro. Oltre i 24mila
euro e fino a 26mila, il bonus diminuirà con il crescere del reddito,
azzerandosi del tutto al raggiungimento di quel tetto. In quella fascia, spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 2.000.

I contribuenti che hanno diritto al credito sono
i soggetti che
nel 2014 percepiscono redditi da
lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) – al netto
del
reddito da abitazione principale – fino a 26 mila euro, purché l’imposta
lorda
dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il bonus
spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di
detrazioni, ad esempio quelle per carichi
di famiglia

.Oltre che ai lavoratori dipendenti, il credito spetta anche a chi è titolare
dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente: compensi dei soci
lavoratori delle cooperative
; indennità e compensi percepiti a carico di terzi
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale
qualità; borse di studio e assegni di formazione professionale
; compensi per
collaborazioni coordinate e continuative
; remunerazioni dei sacerdoti;
prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all’importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, n. 66 del 24 aprile 2014 il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando
il numero di giorni lavorati nell’anno.

I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai
beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi,
i sostituti riconosceranno
il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di
maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

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