In risposta a un’istanza d’interpello sul bonus aggregazioni, introdotto dall’art. 1, commi da 242 a 249 della legge finanziaria 2007, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente i requisiti oggettivi indispensabili per l’applicabilità dell’incenti …
In risposta a un’istanza d’interpello sul bonus aggregazioni, introdotto dall’art. 1, commi da 242 a 249 della legge finanziaria 2007, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente i requisiti oggettivi indispensabili per l’applicabilità dell’incentivo.
Il parere dell’Agenzia è incentrato sul requisito oggettivo di “indipendenza”, essendo la ratio della norma proprio quella di favorire i processi di aggregazione aziendale coinvolgenti soggetti fra loro indipendenti. Richiamando quanto già espresso nella circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, l’Agenzia evidenzia come l’aggiramento delle norme sui presupposti soggettivi e oggettivi dell’incentivo fiscale possa realizzarsi attraverso operazioni, non solo della società risultante dall’aggregazione, ma anche dei soci.
Risoluzione 2 ottobre 2007, n. 277, Agenzia delle entrate
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





