Autorizzazione unica ambientale, il ministero dell’Ambiente fa chiarezza

A fronte delle numerose richieste di chiarimenti ricevute, è stata pubblicata una Circolare in cui si precisa che l’Aua si applica solo alle piccole e medie imprese non soggette ad Aia. E chi non rispetta le scadenze non può continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta.

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una Circolare al fine di corrispondere alle numerose richieste
di chiarimento pervenute riguardo alla corretta
interpretazione
del
Dpr
n.
59/2013
, recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale (Aua) e la semplificazione
di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale. Nel documento viene sottolineato innanzitutto che l’Aua si
applica solo alle piccole e medie imprese non soggette ad Aia,
ovvero a tutti
gli impianti non soggetti ad Aia a prescindere dai requisiti dimensionali del
gestore. L’autorizzazione sostituisce ogni altra comunicazione, notifica e
autorizzazione previste dalla legislazione vigente, ed è finalizzata alla
riduzione degli oneri burocratici connessi alla gestione dell’impresa

La Circolare spiega inoltre che la richiesta di Aua è sempre obbligatoria allo
scadere del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, c. 1, DPR
59/2013.

Inoltre, dopo aver precisato le ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione
o un’autorizzazione quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi di
carattere autorizzatorio, in merito al termine entro il quale deve essere
presentata la prima domanda di Aua, la Circolare specifica che è necessario
rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in
scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel
caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo
rilascio dell’Aua
.

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