Arrivano i chiarimenti sul cuneo fiscale

Nuova circolare dell’Agenzia delle entrate

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fa luce sui dubbi relativi alle deduzioni d’imposta sulla base imponibile dell’Irap. Lo sconto può andare dai 5.000 ai 10.000 euro. Sono previste inoltre consistenti agevolazioni contributive



Arriva finalmente il documento dell’Agenzia delle Entrate a commento delle misure di aiuto per il contenimento del cuneo fiscale nell’ambito della disciplina dell’Irap.


Le disposizioni, contenute nell’art. 1, commi da 266 a 269, della legge 296/06, così come modificati dall’art. 15-bis del Dl 81/07, introducono, in pratica, tre nuove deduzioni dalla base imponibile dell’imposta regionale. Le prime due, di natura forfetaria, ammontano a 5.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentate fino a 10.000 per i lavoratori utilizzati in una struttura produttiva situata in una regione in ritardo di sviluppo.


La terza, invece, consente la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, corrisposti a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d’imposta. Si tratta, in definitiva, di deroghe particolari al generale principio di indeducibilità dei costi del personale caratterizzante l’imposta in argomento.



L’ambito soggettivo



La circolare 61/07 circoscrive, innanzitutto, il raggio d’azione della norma di agevolazione, che ha introdotto nuove disposizioni nel contenuto dell’art. 11 del Dlgs 446/97. In effetti, la stessa si applica preliminarmente ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a e), del Dlgs 446/97, vale a dire:


– società e enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, così come ampliato dal comma 74, lett. a), n. 1), dell’articolo unico della Finanziaria 2007;


– società in nome collettivo e in accomandita semplice, oltre a quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 55 del medesimo testo unico;


– persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del predetto testo unico, esercenti arti e professioni;


– produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro esonerati dagli adempimenti contabili agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Dpr 633/73, sempre che non abbiano rinunciato all’esonero a norma dell’ultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 34;


– enti privati di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del citato testo unico, così come ampliato dal comma 74, lett. a), n. 1), dell’articolo unico della Finanziaria 2007, nonché alle società e agli enti di cui alla lett. d) dello stesso comma.


Sono ammessi ai benefici – fatta eccezione per la deduzione maggiorata dei 10.000 euro – per effetto delle modifiche intervenute con il Dl 81/07, anche le banche, gli altri enti finanziari e le imprese di assicurazione. Tale ammissione, sopravvenuta rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore, ha però richiesto una contestuale modifica nei criteri di computo della base imponibile Irap rilevante per questi soggetti. Più nel dettaglio, la nuova formulazione dell’art. 6, comma 1, del Dlgs 446/97 e il nuovo comma 1-ter, hanno previsto un regime di pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi, in luogo dell’integrale deduzione sinora applicata.


Il nuovo comma 1 dell’art. 6 del Dlgs 446/97, pertanto, dispone che banche e altri enti e società finanziarie potranno dedurre gli interessi passivi e gli oneri assimilati entro il limite posto dal rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria (v. tavola).


Quanto alle holding e agli intermediari finanziari, anch’essi ammessi a fruire delle due nuove deduzioni, sarà necessario applicare le stesse disposizioni previste per le banche e gli enti finanziari, prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’art. 2424 del codice civile corrispondenti a quelle espressamente indicate per le banche.


Non potranno, invece, accedere alle deduzioni:


– le pubbliche amministrazioni (ad esempio regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituti scolastici di ogni grado e università pubbliche, Camere di commercio, istituti autonomi case popolari e, in generale, tutti i residui enti pubblici);


– le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;


– le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.


Tuttavia, come spiegato dalla circolare 61/07, tale qualifica si attribuisce solo a quelle imprese che siano, contemporaneamente, interessate da un provvedimento attraverso il quale un ente pubblico conferisce loro diritti o potestà inerenti attività economiche originariamente spettanti alla pubblica amministrazione e da un corrispettivo per l’attività esercitata fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione.


Basta che una sola delle citate caratteristiche manchi per consentire alle imprese che operano in tali settore di avere libero accesso alle deduzioni. Tutto ciò vale anche per quelle imprese che, affianco all’attività regolamentata, ne svolgono un’altra in libero regime, pur se limitatamente a quest’ultima in virtù di un’apposita contabilità separata (secondo le indicazioni di cui alla direttiva 2006/111/Ce della Commissione europea) in modo da consentire ai verificatori un agevole controllo sulla deduzione fruita.



Deduzioni e lavoro a tempo indeterminato



Tanto le deduzioni forfetarie che quella relativa ai contributi previdenziali spettano:


– nella misura del 50% per i mesi da febbraio a giugno del 2007;


– nella misura piena per i mesi da luglio a dicembre del 2007;


– nella misura ragguagliata ad anno per i lavoratori in servizio solo per una parte del periodo d’imposta;


– nella misura ragguagliata all’effettivo tempo di lavoro prestato per i lavoratori part time;


– nella misura massima, per ogni singolo dipendente, del relativo costo per esso sostenuto dal soggetto beneficiario.
















































































Le poste per il calcolo del pro-rata



Voci dell’attivo



10



Cassa e disponibilità liquide



20



Attività finanziarie detenute per la negoziazione



30



Attività finanziarie valutate al fair value



40



Attività finanziarie disponibili per la vendita



50



Attività finanziarie detenute sino alla scadenza



60



Crediti verso banche



70



Crediti verso la clientela



80



Derivati di copertura



90



Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica



100



Partecipazioni



110



Attività materiali



120



Attività immateriali



130



Attività fiscali



140



Attività non correnti e gruppi di attività in dismissione



150



Altre attività



Voci del passivo



190



Azioni proprie




La misura delle deduzioni forfetarie è determinata dalla seguente formula:




DS = D [(a1/g) / 2] + D (a2/g) dove:


DS = deduzione spettante D = 5.000 o 10.000


a1 = giorni dal 01/02 al 30/06/07;


a2 = giorni dal 01/07 al 31/12/07;


g = 365




Parlando della deduzione maggiorata fino a 10.000 euro la stessa spetta ai soli contribuenti che impieghino lavoratori dipendenti a tempo indeterminato presso unità locali dislocate nei territori regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione maggiorata, però, potrà essere fruita entro i limiti consentiti dalla c.d. regola del de minimis di cui al regolamento (Ce) 1998/06. Ciò significa che, cumulato con quello derivante dalla fruizione di altre misure analoghe, il beneficio fiscale ottenuto dall’applicazione della deduzione maggiorata non potrà essere superiore a 200.000 euro nell’arco di tre periodi d’imposta. Ovviamente, considerata la loro alternatività, per le unità lavorative eccedenti tale soglia sarà possibile sfruttare l’agevolazione ordinaria di 5.000 euro senza limitazioni di sorta.


Inoltre, come spiegato dalla circolare, i fruitori della deduzione maggiorata – che costituisce a tutti gli effetti un aiuto di Stato – hanno l’obbligo di inoltrare, preventivamente al godimento dell’agevolazione, il modello telematico di autocertificazione sugli aiuti di Stato di cui Dpcm 23 maggio 2007.


Ciò andrà fatto, entro il prossimo 31 dicembre 2007 (la scadenza fissata inizialmente al 20 novembre è stata prorogata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 novembre 2007), anche dai soggetti che hanno già fruito della deduzione nel calcolo del primo acconto Irap. Nessuno obbligo, invece, corre a carico dei soggetti che usufruiscono della deduzione ordinaria dei 5.000 euro. Questa, invero, è stata ritenuta, con decisione C(2007) 4133 della Commissione europea, aiuto a carattere generale e, quindi, non rientrante nella definizione di aiuto di Stato.


Anche per ciò che riguarda la deduzione dei contributi previdenziali, condizione necessaria per accedere alla agevolazione è l’utilizzo di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in quanto restano indeducibili dalla base imponibile Irap tutti gli oneri previdenziali relativi ad altre forme di lavoro.


Nessuna formula è stata suggerita per il calcolo di tale deduzione in funzione delle limitazioni previste dalla Finanziaria per l’anno fiscale in corso. La circolare ha, infatti, precisato che si dovrà fare riferimento agli importi di detti oneri relativi ai singoli mesi retributivi, assumendo in quota parte quelli corrisposti per la tredicesima e la quattordicesima mensilità.



Ricalcolo dell’acconto



Le nuove disposizioni, in vigore con le citate limitazioni nel corso del 2007, consentono la rideterminazione degli acconti d’imposta previsti dalla nostra normativa fiscale. Chi determina, infatti, tale acconto col criterio storico, dovrà fare riferimento ai valori del costo del personale del 2006 e alla base imponibile Irap per la medesima annualità. Ciò significa, in sostanza, che sarà il numero di dipendenti in carico nel 2006 e i costi previdenziali loro connessi a definire la misura delle deduzioni e non quelli relativi al 2007.


Si ricorda, infine, che le deduzioni collegate alla riduzione del cuneo fiscale sono incompatibili con quelle residue contenute nell’art. 11 del Dlgs 446/97, fatta eccezione per la misura riguardante i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Tale separazione comporta il materiale divieto di cumulo fra le nuove e le vecchie deduzioni previste dall’art. 11, così come espressamente previsto dal nuovo comma 4-septies dell’art. 11.


In particolare, si evidenzia che sempre il citato art. 11 prevede la possibilità di usufruire delle seguenti ulteriori deduzioni:


– per il costo del personale impiegato in attività di ricerca;


– per l’aumento del costo del lavoro dipendente, in ipotesi di incremento occupazionale;


– per il costo delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni;


– per il costo degli apprendisti, dei lavoratori con contratti di formazione lavoro e dei disabili.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)


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