Un punto vendita online multato perché non aveva l’autorizzazione dell’amministrazione del comune di residenza
La licenza di commercio rilasciata dal comune non può mancare nemmeno nei negozi virtuali in Internet. E’ quanto riporta il notiziario dell’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, secondo il quale la vendita di prodotti online segue le stesse regole di quella “dal vivo”. E il proprietario della vetrina telematica deve essere autorizzato dall’amministrazione del comune di residenza proprio come se aprisse un negozio “fronte strada”.
La sentenza è della Corte di cassazione che ha confermato la decisione del giudice di pace di Vallo della Lucania (Sa) che aveva respinto il ricorso del titolare di un sito web al quale è stata notificata un’ingiunzione di pagamento perché‚ attraverso la vetrina telematica era possibile acquistare prodotti tipici locali confezionati dalla società del figlio del proprietario del dominio Internet.
In sostanza la Cassazione ha affermato che la multa la deve pagare il proprietario del sito anche se i prodotti reclamizzati non sono suoi.
Ció che conta infatti, scrive l’Aduc, in nome della legge sul commercio, è la proprietà del negozio. Tradizionale o virtuale non ha alcuna importanza. La sentenza 12355 della seconda sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che il titolare del punto vendita on line “è obbligato a comunicare preventivamente l’avvio dell’attività all’amministrazione competente” che dovrà “verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio”.





