Anagrafe tributaria: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Con circolare 4 aprile 2007, n. 18, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le istruzioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione istituiti con il D.L. n. 223/2006, al fine di combattere l’evasione fiscale. Banche, poste, società finanziari …

Con circolare 4 aprile 2007, n. 18, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le istruzioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione istituiti con il D.L. n. 223/2006, al fine di combattere l’evasione fiscale. Banche, poste, società finanziarie e intermediari finanziari saranno tenuti a comunicare l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, completi di dati anagrafici dei titolari e codice fiscale.
Le informazioni saranno utilizzate, oltre che per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e di Iva, per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo e per l’espletamento degli accertamenti finalizzati all’acquisizione della prova in un procedimento penale.
I termini per le comunicazioni sono fissati:
– al 30 aprile 2007 per i rapporti intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
– al 31 maggio 2007 per i rapporti intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 aprile 2007;
– dal 1° maggio 2007 le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono sorti i rapporti.
Oltre alla descrizione delle informazioni da inviare, vengono definite le modalità di trasmissione delle informazioni, da effettuarsi attraverso il servizio Entratel o tramite Fisco on-line, utilizzando il software predisposto dall’Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet nella sezione Servizi telematici.

Circolare 4 aprile 2007, n. 18, Agenzia delle entrate

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