Ammortizzatori sociali in deroga, anno 2009-2010

La circolare Inps descrive il quadro normativo degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti

La circolare Inps n. 75/2009 descrive in primo luogo il quadro normativo degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti, che trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, nell’art. 19 della legge n. 2/2009 e nell’art. 7-ter della legge n. 33/2009.


Illustra poi la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento specifico: all’anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali; all’estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per cigs e mobilità; all’eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga; alla compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009 ed infine, alle istruzioni contabili.


Con riferimento all’anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, l’Inps sottolinea, in particolare, che sono due le importanti novità:


– il pagamento anticipato che l’Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;


– l’invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.


L’arco temporale di applicazione dell’art. 7-ter, comma 3, è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.


A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti. Successivamente l’Inps, con messaggio n. 13613 del 15 giugno 2009, ha fornito le modalità operative cui dovranno attenersi i datori di lavoro che intendono avvalersi degli aiuti messi a disposizione dallo Stato. Una volta a regime, la domanda cartacea verrà superata in quanto i flussi tra azienda – Inps – Regione saranno telematici


Inps, circ. n. 75 del 26 maggio 2009; Inps, msg. n. 13613 del 15 giugno 2009



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome