Agevolazioni e sgravi contributivi

Con numerosi provvedimenti succeduti nel tempo il legislatore ha disposto riduzioni parziali o sgravi totali della contribuzione a carico del datore di lavoro

Con numerosi provvedimenti di portata generale o limitata a figure
specifiche, che si sono succeduti nel tempo, il legislatore ha disposto
riduzioni parziali o sgravi totali della contribuzione a carico del datore di
lavoro finalizzati al contenimento del costo del lavoro (riduzione degli oneri
sociali a tratto generale; agevolazioni contributive per le aziende ubicate in
determinate zone territoriali o appartenenti a determinati comparti produttivi
ovvero a favorire l’assunzione di lavoratori in possesso di particolari
requisiti
). Vediamo gli esempi più rilevanti relativi a quest’ultima
finalità.


Contratti di inserimento
L’art. 59, D.Lgs. n. 276/2003,
dispone incentivi per l’assunzione con contratto di inserimento stipulati con:

– disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni di età;
– lavoratori
con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro; – lavoratori che
desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
– donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il
cui tasso di occupazione femminile, determinato con decreto ministeriale, sia
inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10% quello maschile;
– persone affette da grave
handicap fisico, mentale o psichico. Le agevolazioni trovano applicazione per
tutta la durata del contratto (da 9 a 18 mesi in via ordinaria; fino a 36 mesi
per le persone affette da handicap) e sono determinate (circ. Inps n. 51/2004)
come segue:


Imprese in genere
Centro-Nord: 25%
contribuzione a carico azienda
Mezzogiorno: contribuzione in misura fissa
come per gli apprendisti (la contribuzione è costituita da un contributo fisso
settimanale a carico del datore di lavoro e da un contributo in misura
percentuale sulla retribuzione imponibile a carico dell’apprendista. Per le
aziende non artigiane il contributo settimanale è di euro 2,94 per gli
apprendisti assicurati all’Inail e 2,85 per gli apprendisti non assicurati
all’Inail. Il contributo a percentuale a carico dell’apprendista è di euro
5,54%).


Imprese artigiane
Ovunque ubicate:
contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti


Imprese commercio/turismo con meno di 15 dipendenti
Centro-Nord: 40% contribuzione a carico azienda
Mezzogiorno: contribuzione
in misura fissa come per gli apprendisti


Datori di lavoro non aventi natura d’impresa

Centro-Nord: 25% contribuzione a carico datore di lavoro Mezzogiorno: 50%
contribuzione a carico datore di lavoro.


Il ministero del Lavoro ha peraltro puntualizzato, con la circolare n.
31/2004, che l’agevolazione in esame può essere riconosciuta nei limiti di
quanto disposto dal Reg. (CE) n. 2204/2002 e può pertanto essere concessa:

quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello
stabilimento interessato; – ovvero anche in assenza del predetto requisito
purché i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a
seguito di licenziamenti per riduzione di personale. In entrambe le ipotesi ai
lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell’impiego per almeno
12 mesi (l’agevolazione non è esclusa qualora il rapporto venga risolto
anticipatamente per giusta causa).


Apprendisti passati in qualifica e lavoratori in possesso di diploma

I datori di lavoro che abbiano instaurato rapporti di
apprendistato, trasformati in rapporti a tempo indeterminato, per la durata di
12 mesi dalla data di trasformazione, continuano a versare i contributi nella
misura prevista per gli apprendisti.
I datori di lavoro che assumono
lavoratori, fino a 32 anni di età, che siano in possesso di diploma di qualifica
conseguito presso un Istituto professionale, o di attestato di qualifica
conseguito ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978, beneficiano, per la
durata di sei mesi dalla data di assunzione, del versamento dei contributi in
misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Il beneficio spetta per
la stessa durata anche al lavoratore, il quale, per la parte a proprio carico, è
tenuto al versamento del contributo ridotto previsto per gli apprendisti. Per i
dipendenti di aziende rientranti nella disciplina della cassa integrazione
straordinaria, è altresì dovuto il contributo dello 0,30% a carico del
lavoratore.


Lavoratori disoccupati o cassaintegrati di lungo periodo

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati
o in cassa integrazione straordinaria da almeno 24 mesi hanno diritto:

all’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo
di 36 mesi per le imprese artigiane e per le imprese operanti nel Mezzogiorno;

– alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un
periodo di 36 mesi per tutte le altre aziende. Resta ferma la contribuzione a
carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il
codice di autorizzazione 5N.


Lavoratori cassaintegrati da almeno tre mesi
I datori di
lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in cassa
integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti da azienda beneficiaria
dell’intervento straordinario da almeno 6 mesi continuativi, hanno diritto: per
la durata di 12 mesi, a versare i contributi a proprio carico in misura fissa
pari a quella prevista per gli apprendisti ed all’erogazione dei benefici
previsti dalla legge n. 223/1991, art. 8 comma 4, ridotti di tre mesi sulla base
dell’età del lavoratore assunto.
Resta ferma la contribuzione a carico del
lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità
dei lavoratori.
Per beneficiare del contributo l’azienda deve chiedere
l’autorizzazione all’Inps mediante il mod. CONTR. 236/1, allegando alla
richiesta la comunicazione di assunzione C/ASS/AG ed il mod. CONTR. 236/2
compilato dall’azienda di provenienza del lavoratore; l’Istituto comunica
all’azienda mediante il mod. CONTR. 236/3 l’accoglimento o meno della domanda,
l’importo e la durata del beneficio. Ai datori di lavoro interessati vengono
attribuiti i codici di autorizzazione 5Q ed 8T.


Lavoratori assunti dalle liste di mobilità

Assunzioni a tempo indeterminato
I datori di
lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi
a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti.
Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella misura prevista
per la generalità dei lavoratori.
Ai datori di lavoro viene attribuito il
codice di autorizzazione 5Q.


Assunzioni a tempo determinato
I datori di
lavoro che assumono con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano, per la durata del
contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a
quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del
dipendente che è dovuta nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Ai datori di lavoro interessati viene attribuito il codice di autorizzazione 5Q.


Trasformazione in contratto a tempo indeterminato

I datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i lavoratori
assunti a termine beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei
contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli
apprendisti. Resta ferma la quota a carico del dipendente che è dovuta nella
misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro cui spetta
il bene.cio viene attribuito il codice di autorizzazione 5Q.


Dirigenti reimpiegati da piccole e medie imprese
Il
beneficio è destinato alle imprese e consorzi di imprese con meno di 250
dipendenti che assumono, anche con contratto a termine, personale con qualifica
di dirigente privo di occupazione. Consiste nell’erogazione a favore delle
imprese di un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli enti
previdenziali, per un massimo di 12 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico
del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori. Il beneficio è alternativo ad ogni altra agevolazione
ed è limitato alle sole contribuzioni dovute agli enti previdenziali, con
esclusione delle aliquote riscosse dagli stessi ma destinate ad altri soggetti
pubblici quali lo Stato, le Regioni ecc. Ai datori di lavoro interessati viene
attribuito il codice di autorizzazione 4X.


Lavoratori assunti a tempo determinato per sostituzioni di
maternità
Alle aziende con meno di venti dipendenti che assumono
lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in
astensione per maternità, spetta uno sgravio contributivo nella misura del 50%
dei contributi a proprio carico. Resta ferma la contribuzione a carico del
lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la generalità
dei lavoratori. L’assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad un mese
rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva. I benefici contributivi trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e, per un anno, dall’accoglienza del minore adottato o
in affidamento. In sostituzione del lavoratore in maternità possono essere
assunti anche più lavoratori a tempo parziale purché la somma dell’orario di
lavoro sia pari o inferiore a quello del lavoratore sostituito. In caso di
superamento il beneficio non spetta neppure in misura parziale. I datori di
lavoro aventi diritto allo sgravio sono contraddistinti dal codice di
autorizzazione 9R.


Inserimento di lavoratori disabili
I datori di lavoro,
le cooperative sociali svolgenti attività agricole, industriali, commerciali o
di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e le
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 11, comma 5, della legge n.
68/1999, hanno diritto a riduzioni contributive in misura variabile in funzione
del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto
assunto. Il beneficio consiste:
– nella fiscalizzazione totale, per la
durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978); la medesima fiscalizzazione viene
concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti
dalle Regioni;
– nella fiscalizzazione, per la durata massima di cinque
anni, nella misura del 50% dei contributi relativi ad ogni lavoratore disabile
che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nel punto precedente.
La riduzione contributiva attiene
esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota
relativa al lavoratore è interamente dovuta. La concessione dei benefici, la cui
competenza è demandata ai servizi per l’impiego, è subordinata alla stipula di
una convenzione con il servizio stesso. Le aziende autorizzate al conguaglio dei
benefici sono contrassegnate dal codice di autorizzazione 2Y. Benché siano stati
previsti codici per tutte le Regioni, nonché per le province autonome di Trento
e Bolzano, non tutti i codici sono utilizzabili. Infatti possono accedere al
conguaglio solamente le aziende autorizzate ai benefici da Regioni e/o province
autonome che hanno stipulato con l’Inps l’apposita convenzione. Nelle Regioni
che erogano direttamente i benefici senza avvalersi della convenzione, i codici
non sono attivati. I benefici contributivi in esame sono cumulabili con altre
agevolazioni previste a diverso titolo dall’ordinamento fino a concorrenza del
100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.


Contratti di reinserimento
Al beneficio sono ammessi i
datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori beneficiari
dell’indennità di disoccupazione speciale da almeno 12 mesi, iscritti nella
lista di mobilità prevista dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. Il beneficio
consiste nella riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro:

– per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni;
– per
24 mesi se è disoccupato da più di due e meno di tre anni;
– per 36 mesi se
disoccupato da più di tre anni.
In alternativa, il datore di lavoro può
optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di
effettiva disoccupazione o sospensione, per un massimo di 72 mesi. Resta ferma
la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella
misura prevista per la generalità dei lavoratori. Ai datori di lavoro
interessati viene attribuito il codice di autorizzazione 5N.

Contratti di solidarietà
Contratti
“espansivi”

Le imprese industriali che stipulano contratti di
solidarietà con riduzione di orario per i lavoratori già occupati, in cambio di
nuove assunzioni, beneficiano per i nuovi assunti di un contributo mensile pari
al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per la durata
di 12 mesi. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto
rispettivamente al 10% ed al 5%. In sostituzione di tale contributo, per
l’assunzione di lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni, per i primi tre
anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la
contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a
quella prevista per gli apprendisti.
Resta ferma la contribuzione a carico
del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista per la
generalità dei lavoratori. Per le aziende del Mezzogiorno aventi diritto agli
sgravi, il datore di lavoro ha diritto a beneficiare di un ulteriore contributo
pari al 30% della retribuzione. Il beneficio non può comunque superare il totale
di quanto le aziende sarebbero tenute a versare.


Contratti “difensivi”
Alle imprese rientranti
nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, che intendono
ridurre l’orario dei lavoratori occupati al fine di evitare riduzioni di
personale e stipulano a seguito di accordi sindacali contratti di solidarietà,
non vengono applicati i minimali di retribuzione giornaliera. I benefici
connessi all’attivazione dei contratti di solidarietà consistono:
– nella
erogazione al lavoratore di un contributo pari al 60% della retribuzione persa,
per un massimo di 24 mesi;
– in una riduzione contributiva a favore dei
datori di lavoro consistente nella riduzione, per tutta la durata del contratto
di solidarietà con un limite massimo di 24 mesi, dei contributi dovuti per le
ore lavorate. La riduzione contributiva è pari al 25% se la riduzione di orario
è compresa tra il 20% ed il 30% dell’orario contrattuale, mentre è pari al 35%
per riduzioni di orario superiori al 30%. Per le imprese operanti nelle aree di
cui agli obiettivi 1 e 2 Regolamento CEE 2052/1988, le riduzioni contributive
sono elevate rispettivamente al 30% ed al 40%.
Mentre il beneficio per il
lavoratore è sempre ammesso, la riduzione contributiva a favore dei datori di
lavoro è subordinata ad autorizzazione ministeriale, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.

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