La Confindustria ha presentato richiesta di interpello
La Confindustria ha presentato richiesta di interpello per conoscere il parere in merito alla sussistenza dell’obbligo, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all’estero, di inviare ai Centri per l’impiego la comunicazione preventiva di assunzione anche per fattispecie disciplinate dal D.L. n. 317/1987; tale provvedimento prevede un regime di tutela minima garantita per i lavoratori italiani occupati in regime di rapporto di lavoro subordinato in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. A tal fine l’assunzione è subordinata ad una autorizzazione preventiva rilasciata al datore di lavoro dalla Direzione generale del Mercato del Lavoro del Ministero. La comunicazione preventiva di assunzione deve essere rivolta al Centro per l’impiego competente nel cui ambito di competenza territoriale si svolga il rapporto di lavoro. Nel presente caso, costituendosi il rapporto di lavoro sul territorio di uno Stato estero – e quindi fuori dall’ambito di competenza dei Servizi per l’impiego – non è previsto dall’art. 9-bis alcun obbligo di comunicazione nei confronti di questi ultimi. Anche se l’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000 stabilisce che le comunicazioni di assunzione sono “ (…) valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro (…)”, il Ministero chiarisce che, evidentemente, tale disposizione non può fare riferimento alla procedura di cui al D.L. n. 317/1987 sopra richiamato. Lo stesso art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 181/2000 afferma che “restano ferme le disposizioni speciali previste per (…) l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (…)”. Si può concludere, pertanto, affermando che non sussista un obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego per rapporti di lavoro costituitisi sul territorio di Paesi stranieri, anche se riguardanti l’assunzione di un lavoratore di nazionalità italiana. In tali casi, peraltro, la conoscibilità da parte della P.A. della costituzione del rapporto di lavoro è assicurata dal perfezionamento della procedura di assunzione presso la Direzione regionale di iscrizione del lavoratore interessato, così come previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 317/1987.
Ministero del lavoro, interpello n. 47 del 5 giugno 2009
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)





