Fondo nazionale per l’innovazione, la partecipazione delle Pmi

Il ministero dello Sviluppo Economico ha definito le procedure di accesso . L’obiettivo è promuovere la piena partecipazione delle Pmi al sistema di proprietà industriale e il potenziamento del brevetto italiano

Con decreto 10 marzo 2009 il ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità procedurali di accesso delle Pmi alle risorse del Fondo nazionale per l’innovazione.


Il provvedimento è teso a consentire, come previsto dall’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la piena partecipazione delle Pmi al sistema di proprietà industriale e il potenziamento del brevetto italiano, nonché a favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall’estero.



Sostegno finanziario ai progetti innovativi
Gli interventi attuati saranno rivolti ad agevolare l’accesso da parte delle Pmi al capitale di rischio e di debito per garantire il sostegno finanziario di progetti innovativi basati sull’utilizzo economico dei titoli di proprietà industriale, vale a dire dei brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l’emanazione da parte dell’Epo del rapporto di ricerca con esito non negativo e dei disegni e modelli.


In particolare, sarà garantita la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie proposte e gestite da soggetti intermediari (banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile (Sicav), e corrispondenti organismi comunitari) e rivolte al sostegno dei progetti innovativi citati.


Le operazioni finanziarie agevolate in via prioritaria sono così riepilogate:




a) Operazioni finanziarie che prevedono l’utilizzo di interventi finanziari adeguati alle esigenze specifiche di finanziamento di un progetto aziendale innovativo basato sull’utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale, ovvero che, tramite una più flessibile ed efficiente gestione della correlazione con i flussi di cassa relativi al progetto imprenditoriale, realizzano una ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, al fine di massimizzare la creazione di valore per i capitali investiti;


b) Operazioni finanziarie che assicurano il coinvolgimento degli attori della filiera dell’innovazione, in particolar modo università e centri di ricerca;


c) Operazioni finanziarie in cui il soggetto intermediario proponente garantisce il ricorso a un approccio proattivo nella realizzazione del progetto aziendale finanziato, apportando competenze finanziarie e gestionali.






Presentazione delle proposte
La presentazione delle proposte da parte dei soggetti intermediari potrà avvenire solo a seguito di apertura di appositi avvisi pubblici (pubblicati in Gu) a opera del Ministero dello Sviluppo Economico, nei quali sono delineati tutti gli elementi per l’accesso al Fondo:




a) La data di apertura e di chiusura dei termini, nonché le modalità per la presentazione delle proposte;


b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti intermediari in relazione agli obiettivi dell’avviso pubblico;


c) le risorse del Fondo rese disponibili;


d) la specifica normativa, comunitaria e nazionale, che regola l’intervento del Fondo;


e) le specifiche modalità, le condizioni e i limiti dell’intervento del Fondo;


f) le indicazioni in merito all’applicazione della “Griglia di valutazione dei brevetti”. Il Ministero può ulteriormente dettagliare i contenuti della Griglia anche al fine di definire criteri di scoring del valore economico potenziale dei titoli della proprietà industriale;


g) le eventuali ulteriori priorità di intervento del Fondo rispetto a quelle fissate nel presente decreto;


h) le modalità e i criteri di valutazione delle proposte;


i) le modalità di erogazione delle risorse del Fondo assegnate alle operazioni finanziarie selezionate. Il Ministero può prevedere la destinazione di parte delle risorse del Fondo alla concessione di agevolazione (nei limiti de minimis) a favore di Pmi ammesse, volte a coprire parte dei costi sostenuti dall’impresa per i servizi connessi alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelli riguardanti la gestione della reportistica economico-finanziaria a supporto dell’investimento;


j) le modalità con le quali è svolta l’attività di controllo e monitoraggio;


k) i dati, le informazioni e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti intermediari devono fornire per il controllo e il monitoraggio degli interventi;


l) le cause e le procedure di revoca degli interventi del Fondo, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l’accoglimento delle proposte;


m) eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, delle Pmi, dei progetti imprenditoriali finanziabili e degli interventi finanziari.





Valutazione delle proposte
Le proposte presentate dai soggetti intermediari saranno valutate, seguendo l’ordine cronologico di presentazione, da un apposito comitato tecnico. L’organo, composto da 7 componenti, esaminerà, in via preliminare, la conformità delle istanze alla normativa di riferimento del Fondo respingendo con motivazione le proposte ritenute non ammissibili.


Successivamente si procederà alla fase di valutazione rivolta all’accertamento, sulla scorta dei criteri valutativi fissati dall’avviso nonché delle priorità di intervento, dell’adeguatezza dell’operazione finanziaria da un punto di vista tecnico, economico e finanziario, così riepilogati:




a) Correlazione delle caratteristiche degli interventi finanziari previsti nell’ambito dell’operazione finanziaria proposta con il profilo di rischio/rendimento dei programmi di investimento delle Pmi collegati all’utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale;


b) ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti che partecipano all’operazione finanziaria proposta, con particolare riferimento alle risorse pubbliche ad essa destinate;


c) rapporto tra le risorse del Fondo che si prevede di impiegare nell’operazione finanziaria proposta e l’apporto di risorse private garantito dal soggetto intermediario;


d) numerosità delle Pmi potenzialmente coinvolte nelle operazioni;


e) grado di separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, pubbliche e private, impiegate nell’operazione finanziaria proposta;


f) trasparenza delle informazioni sugli interventi finanziari attivati nell’ambito delle operazioni finanziarie proposte e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati;


g) validità e affidabilità del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell’operazione finanziaria, con particolare riferimento all’applicazione della “Griglia di valutazione dei brevetti”;


h) impegno da parte del soggetto intermediario a non richiedere alle Pmi garanzie, o altri strumenti di mitigazione del rischio di credito, aggiuntive a quelle previste nell’ambito dell’operazione finanziaria proposta.




A seguito dell’espletamento della fase valutativa, le proposte potranno seguire due strade: quelle ritenute non adeguate saranno respinte e le relative motivazioni saranno portate a conoscenza degli interessati; per quelle considerate adeguate il Ministero stipulerà, invece, specifica convenzione con il soggetto intermediario.



Accesso ai finanziamenti e gestione delle risorse
In conformità a quanto previsto negli avvisi e nella convenzione, il soggetto intermediario è tenuto a svolgere l’attività di selezione delle Pmi e dei progetti aziendali aventi i requisiti per accedere agli interventi finanziari previsti nel quadro dell’operazione finanziaria cofinanziata dal Fondo.


Al fine di quantificare il valore economico di un titolo della proprietà industriale, i soggetti intermediari sono tenuti ad applicare la “Griglia di valutazione dei brevetti” (di cui al Protocollo d’intesa sulla valutazione economico-finanziaria dei brevetti sottoscritto il 21 ottobre 2008) orientando la selezione delle Pmi e dei progetti finanziabili in base ai risultati ottenuti dall’applicazione della stessa.


La gestione delle risorse del Fondo sarà assicurata dal Ministero, il quale può, tuttavia, avvalersi di un proprio soggetto strumentale per l’espletamento di tutte le attività. Quest’ultimo affiancherà il Dicastero per il supporto tecnico al Comitato, per il sostegno alla predisposizione degli atti e alle attività finalizzate all’erogazione delle risorse ai soggetti intermediari, per il supporto al controllo sulle operazioni e per il monitoraggio degli interventi.



Controllo e monitoraggio degli interventi


Il controllo e il monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del Fondo da parte del Ministero è teso a verificare lo stato di avanzamento degli stessi sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari.


Questi ultimi si impegnano, infatti, al momento della presentazione delle proposte a fornite tutte le informazioni sull’attuazione delle operazioni finanziarie e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati.


In particolare, l’attività di controllo è relativa alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformità alle caratteristiche degli investimenti delle Pmi e dei progetti finanziati. Il monitoraggio è diretto, invece, alla valutazione della gestione finanziaria del Fondo e dell’impatto degli interventi, anche in termini di aree territoriali, tipologie di imprese, attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico.



di Maria Elena Puzzo e Amedeo Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)


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