Nuovi strumenti di tutela del reddito per i lavoratori sospesi o disoccupati

Potenziati gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione

Il D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha previsto un potenziamento e un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e ha introdotto alcune novità:



  • l’aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;



  • l’estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.


L’Inps, con circolare n. 39/2009 interviene con alcune precisazioni in proposito.

Disoccupazione con requisiti normali
. Ai lavoratori sospesi che ne facciano richiesta, la prestazione spetta per un massimo di 90 giorni. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare – con apposita dichiarazione da inviare al Centro per l’impiego e all’Inps territorialmente competente – la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l’impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede Inps competente, nei termini previsti. Sono confermate le procedure di cui alla circolare 39/2007.

Disoccupazione con requisiti ridotti
. L’indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti prevede un limite massimo di 90 giornate di indennità nell’anno solare. Il parametro di 90 giornate sarà applicato all’indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all’attività lavorativa svolta nel corso dell’anno 2008. La misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008 (circ. n. 11 del 29 gennaio 2009). Valgono poi gli stessi vincoli già visti per i datori di lavoro e i lavoratori. Lavoratori assunti con qualifica di apprendista. In caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, o in caso di licenziamento, è previsto un nuovo trattamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all’atto della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. Sarà cura dell’Inps acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l’apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l’apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento. Questa nuova tipologia di intervento, che dispiegherà i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.


Inps, circ. n. 39 del 6 marzo 2009


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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