Lavoratori a progetto e credito d’imposta

La risposta dell’Agenzia delle entrate a un interpello sull’interpretazione di un articolo della Finanziaria 2008

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 20 gennaio 2009, ha dato risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), riguardante il credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l’assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate.

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso altro datore di lavoro) in base a un contratto di lavoro a progetto, il cui termine sia scaduto, possono accedere al credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, in quanto tali lavoratori sono annoverabili tra quelli che hanno perso l’impiego precedente. L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione non costituisce, invece, fattispecie agevolabile, poiché per tale contratto – che ha natura temporanea – vige la preclusione prevista per la conversione dei contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, desumibile dalla normativa comunitaria.

La risoluzione 14/2009 ha, infine, concluso, ricordando che i soggetti non ammessi al beneficio in esame per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, in via telematica, dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza. Le istanze rinnovate saranno ammesse all’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili.


Risoluzione 20 gennaio 2009, n. 14/E, Agenzia delle entrate



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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