I sostituti d’imposta e gli enti pensionistici devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario incaricato, i dati contenuti nel modello denominato “Modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti …
I sostituti d’imposta e gli enti pensionistici devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario incaricato, i dati contenuti nel modello denominato “Modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza” (www.agenziaentrate.it) con l’ulteriore indicazione dell’importo eventualmente erogato, secondo le specifiche tecniche che il direttore dell’Agenzia delle entrate ha provveduto ad emanare con il provvedimento 21 gennaio 2009. I modelli di cui trattasi sono quelli consegnati al sostituto d’imposta e all’ente pensionistico dai propri sostituiti direttamente o mediante intermediario incaricato.
Provvedimento 21 gennaio 2009, Agenzia delle entrate
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





