Il decreto 13 novembre 2008 fissa le aree in cui per il 2008 è possibile l’assunzione di donne con contratto di inserimento
Il decreto 13 novembre 2008 fissa le aree in cui per il 2008 è possibile l’assunzione di donne con contratto di inserimento. È stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 302/2008 il decreto ministeriale che individua le aree ai sensi della lettera e) dell’articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelle che rispettano i parametri del Regolamento Ce 12 dicembre 2002, n. 2204/2002 ai fini della maturazione dei benefici contributivi. L’individuazione di tale aree è necessaria perché l’assunzione con contratto di inserimento di donne di qualsiasi età è possibile se esse risultano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. In tal senso, il provvedimento ha previsto che tutte le aree del paese rispettano i parametri con effetto 2008. Per quanto concerne le agevolazioni contributive, che consistono nella possibilità di versare i contributi ridotti e in particolare in misura pari a quanto previsto per i contratti di formazione e lavoro, oltre a tale requisito è necessario altresì rispettare il Regolamento comunitario in materia di aiuti all’occupazione n. 2204/2002.
Tra le condizioni, il Regolamento prevede che la possibilità di usufruire delle agevolazioni è subordinata all’assunzione di lavoratori considerati svantaggiati. Il Regolamento individua quali soggetti svantaggiati, fra gli altri: qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. Il decreto individua, quali aree in cui le donne che vi risiedono possono essere considerate svantaggiate, le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. In tutte le Regioni diverse da quelle individuate dal provvedimento, rimane la possibilità di una riduzione contributiva in misura pari al 25% che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. I datori di lavoro, pertanto, potranno procedere al conguaglio a credito o a debito dall’inizio dell’anno.
D.M. 13 novembre 2008, G.U. 30 dicembre 2008, n. 302
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





