Autoliquidazione 2008/2009: imprese ubicate in zone svantaggiate

Le riduzioni contributive in favore delle imprese ubicate nelle zone svantaggiate, previste dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988, si applicano come segue: – nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati – codice …

Le riduzioni contributive in favore delle imprese ubicate nelle zone svantaggiate, previste dall’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988, si applicano come segue:


– nella misura del 75% per i territori montani particolarmente svantaggiati – codice di agevolazione 5;


– nella misura del 68% per le zone agricole svantaggiate – codice di agevolazione 25.


Tali misure sono state stabilite dall’articolo 01, 2° comma, del decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008.


Per la rata di premio anticipato 2009 l’agevolazione si applica:


– nella misura del 70% per le “aree di montagna particolarmente svantaggiate” – codice di agevolazione 5;


– nella misura del 40% per le “altre aree svantaggiate” – codice 25.


Tali misure sono quelle stabilite dalla Deliberazione CIPE n. 42/2000 per le zone svantaggiate, come riclassificate dalla deliberazione CIPE n. 13/20014, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 146/19975 e successive modifiche.



Nota 22 dicembre 2008, prot. n. 60010.22/12/2008.0009660, Inail


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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