La circolare del ministero del Lavoro sul Documento unico di regolarità contributiva
Con la circolare 34/2008 in tema di agevolazioni contributive e normative, il Ministero del lavoro, fornisce una procedura definitiva per tutte le aziende e tutti gli istituti previdenziali, chiudendo la fase transitoria. Si ricorda che l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha disposto che i benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Circa il possesso del DURC, il datore di lavoro non dovrà effettuare alcun adempimento una volta richiesta la fruizione dei benefici contributivi, ma sarà l’Istituto stesso che eroga l’agevolazione a verificare i presupposti per il suo rilascio. Al datore di lavoro però compete di autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o penali definitivi a suo carico sulle violazioni previste in materia di sicurezza (allegato A, D.M. 24 ottobre 2007). Per coloro che già usufruiscono dei benefici contributivi in oggetto il termine per l’invio alle DPL dell’autocertificazione è fissato al 30 aprile 2009. Questa nuova procedura esclude ogni altro invio all’Inps e all’Inail; ma coloro che già abbiano trasmesso la documentazione ai predetti Istituti sono tenuti a inviare nuova autocertificazione alle DPL.
Infine, per coloro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo, l’invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso, fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009. In caso di DURC negativo, il datore di lavoro ha 15 giorni di tempo dalla notifica per la regolarizzazione, superati i quali l’Istituto potrà ritenere irregolare l’azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute da datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine. Quanto poi al rispetto dei contratti collettivi, la materia è così delicata e complessa da non poter essere oggetto di autocertificazione; pertanto sarà rimessa alla valutazione degli ispettori in una verifica a campione.
Circolare 15 dicembre 2008, n. 34, Ministero del lavoro
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





