Gli aiuti potranno essere concessi anche sotto forma di agevolazione in conto interessi e affiancati da un contributo diretto alla spesa
Il ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 10 luglio scorso, ha approvato le nuove direttive per l’erogazione delle agevolazioni a valere sul Fit (Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica), istituito ai sensi dell’art. 14 della legge 46/82. Il provvedimento sostituisce le disposizioni fino ad oggi adottate, e contenute nel decreto 16 gennaio 2001, in modo da adeguare l’intera disciplina a quella comunitaria (Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01).
Le nuove indicazioni in tema di attività agevolabili, misura e tipologia degli aiuti troveranno applicazione per i programmi di spesa presentati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale in commento (avvenuta il 10 settembre 2008).
Beneficiari
Rispetto alla precedente normativa, sono pienamente confermati i soggetti beneficiari delle agevolazioni erogabili a valere sul Fit.
Potranno, infatti, accedere ai benefici:
- – le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- – le imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria;
- – le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- – le imprese artigiane di produzione di beni;
- – i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
- – altri soggetti individuati con specifici bandi ministeriali.
I soggetti appena elencati potranno costituirsi anche sotto forma di consorzi o società consortili, a condizione che la partecipazione degli stessi all’interno del capitale sociale o del fondo consortile sia superiore al 30%. Tutti i beneficiari potranno, inoltre, presentare i programmi congiuntamente fra loro, purché nessuno di essi sostenga, da solo, più del 70% o meno del 10% dei costi complessivi ammissibili del programma. L’attività di presentazione congiunta può avvenire anche con organismi di ricerca. In questo caso, è necessario che più del 30% dei costi complessivi del programma siano relativi ad attività svolta dai soggetti beneficiari diversi dall’organismo di ricerca.
Ai sensi della normativa comunitaria, al fine della corretta identificazione degli organismi di ricerca, si considerano tali i soggetti senza scopo di lucro (università, centri di ricerca), indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. La tipicità di organismi senza scopo di lucro impone che tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati o nell’insegnamento.
Sono sempre esclusi dalle agevolazioni le imprese in difficoltà, i soggetti sottoposti alle procedure di cui al Rd 267/42 o che risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a valere sul Fondo, coloro che hanno ricevuto e non restituito o bloccato gli aiuti dichiarati illegali o illegittimi dalla Commissione europea, i soggetti destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Attività agevolabili
Le risorse Fit potranno essere concesse per il finanziamento di progetti di investimento consistenti in attività di sviluppo sperimentale, che possono comprendere anche attività connesse di ricerca industriale purché non preponderante, in conformità alle nuove definizioni contenute nella richiamata normativa comunitaria.
Cosa comprendono i progetti agevolabili
Sviluppo sperimentale: attività rivolta alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Ricerca industriale (non preponderante): attività diretta ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nelle attività di sviluppo sperimentale.
Agevolazioni
Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di finanziamento agevolato o contributo in conto interessi, affiancati da un contributo diretto alla spesa, nel rispetto delle intensità massime di aiuto ammesse dalla disciplina comunitaria vigente.
La tipologia di contributo erogabile (finanziamento agevolato o contributo in conto interessi) dipenderà, in ogni caso, dall’importo delle spese ammissibili del programma presentato, fermo restante che il Ministero potrà indicare diversamente nei bandi emanati in attuazione della procedura valutativa a graduatoria.
Nell’ipotesi di un progetto di importo inferiore ai 3 milioni di euro, è concesso un finanziamento agevolato pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni, oltre un periodo di preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, pubblicato periodicamente dalla Commissione europea sul proprio sito.
L’agevolazione sotto forma di contributo in conto interessi è, invece, concessa per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro. Il beneficio, che è determinato nella misura dell’80% del tasso di riferimento, è accordato a fronte di un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura del progetto proposto per il 50% dei costi ammissibili.
Anche in questo caso, il prestito dovrà avere una durata massima di otto anni con un preammortamento non superiore a quattro.
Sia il finanziamento agevolato che il contributo in conto interessi saranno affiancati da un contributo alla spesa nella misura del 20% dei costi riconosciuti ammissibili.
Sono infine previste maggiorazioni di aiuto, sempre sotto forma di contributo alla spesa, pari al 20% o al 10% del costo complessivo dell’investimento, a seconda che i programmi siano svolti rispettivamente dalle piccole o dalle medie imprese. Si ricorda che la definizione della dimensione di impresa dovrà essere effettuata sulla base dei parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003 n. 2003/361/Ce, che sono stati recepiti nel nostro ordinamento con Dm 18 aprile 2005. In particolare, si considerano medie imprese, quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a 250, un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Sono, invece, piccole, le imprese che registrano non più di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
Gli organismi di ricerca hanno la possibilità di richiedere che l’agevolazione sotto forma di finanziamento agevolato o di contributo in conto interessi (a seconda della dimensione del programma di spesa) venga corrisposta totalmente come contributo diretto alla spesa.
Il valore complessivo degli aiuti concedibili sotto forma di finanziamento agevolato (o contributo in conto interessi) e di contributo alla spesa (comprese le maggiorazioni) non potrà superare, in ogni caso, le intensità massime previste dalla normativa comunitaria, pari al 50% in Esl per la ricerca scientifica e 25% in Esl per lo sviluppo sperimentale.
In ipotesi di sforamento di tali limiti, il Ministero provvederà, in primo luogo, alla riduzione del contributo alla spesa e, solo se necessario, anche del finanziamento agevolato (o misura del contributo in conto interessi).
Spese ammissibili
I programmi di ricerca e sviluppo saranno ammessi a contributo solo se comportano costi ammissibili in misura non inferiore a 1 milione di euro, a meno che non siano fissati limiti diversi dai bandi ministeriali. Inoltre, è necessario che abbiano una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 36 e che siano avviati successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dalla stessa.
Sono finanziabili tutte le spese strettamente inerenti alle attività di sviluppo sperimentale e l’eventuale ricerca scientifica. È sicuramente da sottolineare che rispetto alla direttiva del 2001, la nuova regolamentazione non prevede la possibilità di finanziarie le opere relative alla costituzione, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e delocalizzazione di un centro di ricerca. Rientrano tra le spese agevolabili i costi relativi a:
- – personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con esclusione dei costi del personale avente mansioni amministrative contabili e commerciali;
- – strumenti e attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nell’ambito del programma (verranno considerate le quote di ammortamento fiscali ordinarie);
- – servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e know-how, di diritti di licenza;
- – spese generali imputabili all’attività del programma, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% del costo del personale imputato alla ricerca;
- – materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
A carico dei soggetti beneficiari è imposto l’obbligo di trasmettere al Ministero, al fine del monitoraggio, per due anni successivi alla conclusione del programma, i dati relativi all’impatto economico e occupazionale dei risultati dello stesso.
Procedura
Il sistema di accesso alle agevolazioni Fit prevede, in linea generale, l’attivazione di procedure valutative che potranno essere a sportello o a graduatoria. Il Ministero dello Sviluppo Economico potrà dare luogo a una procedura di tipo negoziale qualora voglia promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese.
Sarà lo stesso Dicastero a definire, per ogni anno, le procedure e i termini di attuazione in relazione alle risorse disponibili, agli interventi da realizzare, individuando se del caso le specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento.
L’attività istruttoria, di concessione ed erogazione delle agevolazioni è affidata, sulla base di apposite convenzioni, agli istituti gestori individuati dal Ministero. Si tratta di una o più società o enti, anche in forma consortile, o associazioni temporanee di imprese, individuate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
Inoltre, nella fase di valutazione della validità tecnologica dei programmi, il gestore si avvarrà di esperti esterni scelti dallo stesso Ministero tra quelli iscritti all’albo appositamente costituito ai sensi del decreto Map 7 aprile 2006.
Quando gli interventi sono attuati utilizzando la procedura valutativa a graduatoria, il Ministero emana appositi bandi per la presentazione dei progetti, individuando anche i criteri per la selezione degli stessi.
Nell’ambito di tali bandi potrà essere richiesta alle imprese la presentazione di un progetto di massima e, solo in caso di esito positivo dell’istruttoria, la predisposizione del programma definitivo.
Le domande sono trasmesse dal Ministero, previo parere del Comitato tecnico, costituito ai sensi dell’art. 16 della legge 46/82, al soggetto gestore, che provvede all’istruttoria entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. L’istruttoria si articola in:
- – una fase dedicata all’esame della validità tecnologica del programma,
- – una di valutazione economicofinanziaria del soggetto richiedente e del programma.
Entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti di tali valutazioni, il Ministero provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico che trasmette il proprio parere nei successivi 10 giorni. Il Ministero provvederà a concedere le agevolazioni nel termine massimo di 50 giorni dalla trasmissione del parere del Comitato, mediante apposito decreto, nell’ambito del quale, oltre all’indicazione degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario, è contenuto anche il piano dell’erogazione del contributo spettante. Nel caso di procedura negoziale il decreto di concessione delle agevolazioni potrà essere sostituito da un contratto.
Sia il decreto che il contratto dovranno essere sottoscritti dal beneficiario, pena la decadenza dalle agevolazioni, entro 30 giorni dal loro ricevimento.
Le erogazioni spettanti avverranno in massimo tre soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano di erogazione.
Per le imprese di piccola e media dimensione, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente secondo stato di avanzamento, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere corrisposta a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita garanzia (polizza o fideiussione).
In ogni caso, nel corso del periodo di attuazione del programma, l’importo complessivo delle agevolazioni erogate non potrà essere superiore all’80% del totale. Il restante 20% verrà corrisposto a saldo a seguito di presentazione del rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento egli obiettivi e la documentazione relativa alle spese sostenute.
La revoca delle agevolazioni concesse è disposta nel caso di:
- – assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare o incompleta;
- – mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma;
- – mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano di erogazione per il raggiungimento dei costi di ciascuno di tali stati di avanzamento;
- – mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il termine dei tre mesi dalla data di fine programma;
- – mancata realizzazione del programma;
- – mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo;
- – mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento;
- – risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti.
In ipotesi di revoca, il soggetto beneficiario dovrà provvedere alla restituzione in tutto o in parte del beneficio già erogato maggiorato degli interessi e se ricorrano i presupposti delle sanzioni amministrative pecuniarie.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





