Il Ministero del lavoro risponde al quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla cumulabilità tra i periodi di apprendistato regolati dalla previgente normativa (L. n. 25/1955) e i periodi di apprend …
Il Ministero del lavoro risponde al quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla cumulabilità tra i periodi di apprendistato regolati dalla previgente normativa (L. n. 25/1955) e i periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, al fine di completare la durata massima prevista dal contratto per la specifica figura professionale. La nota afferma che è possibile cumulare i due periodi purché il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, in modo da preservare i caratteri di diversità tra la vecchia e la nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi da assicurare all’apprendista secondo la nuova disciplina.
Nota 11 febbraio 2008, n. prot. 25/I/0002322, Ministero del lavoro
(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)





