Agevolazioni contributive per l’assunzione di personale femminile

Tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccup …

Tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile. Il D.M. 31 luglio 2007, all’art. 1, identifica per l’anno 2007, in tutte le regioni e province autonome, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento. L’art. 2 individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.


Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2007 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.


Si conferma peraltro che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori sopra menzionati. Tra questi non figura la regione Lazio; pertanto, per le assunzioni già intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, la misura dell’agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale. Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2006, di lavoratrici residenti nel Lazio continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie – previste dal D.M. 17 novembre 2005 – ove spettanti.


La circolare prosegue illustrando le modalità operative di recupero dell’agevolazione spettante per quelle aziende che non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, pur avendo assunto nel 2007 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e). Seguono poi le istruzioni per la regolarizzazione di quelle aziende che, a seguito di assunzioni nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nella Regione Lazio, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25%. Infine, l’Inps ribadisce che gli studi professionali non rientrano tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento, neanche se costituiti in forma associata; però, in considerazione del fatto che il legislatore ammette a detto istituto contrattuale in via generale le imprese (art. 54, c. 2, lett. a), anche gli studi professionali – qualora organizzati in forma di impresa – possano accedere alla stipula dei contratti di inserimento e alla fruizione dei connessi incentivi.


Circolare 28 gennaio 2008, n. 10, Inps


(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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