L’interpretazione autentica circa l’esatta individuazione del concetto di destinazione del bene oggetto di agevolazione
In una recente circolare dell’Agenzia dell’entrate sono contenuti i chiarimenti delle norme di interpretazione autentica circa l’esatta individuazione del concetto di destinazione (e mantenimento per un quinquennio) del bene oggetto di agevolazione, ex art. 8 della legge n. 388/2000, alla struttura produttiva originaria dell’impresa beneficiaria.
L’interpretazione autentica è stata introdotta dall’art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248/2005, secondo cui gli immobili che costituiscano un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, purché destinati all’attività di impresa, qualora vengano locati a terzi non si intendono destinati a struttura produttiva diversa.
In presenza di detti presupposti, risulta quindi rispettata la norma antielusiva contenuta nelle disposizioni relative al bonus fiscale per nuovi investimenti, volta a impedire l’immissione temporanea dei beni dell’impresa al solo fine di godere dell’agevolazione. Ciò impedirebbe, quindi, il venir meno del beneficio acquisito.
Tra i principali aspetti della questione sui quali l’Agenzia detta i propri chiarimenti, si citano: la retroattività dell’interpretazione autentica, la concessione in locazione separata di singole unità immobiliari, l’identità tra l’attività di impresa svolta dal locatario e quella esercitata dal beneficiario dell’agevolazione e, infine, l’esatta individuazione del complesso unitario polifunzionale.
Circolare 17 maggio 2007, n. 29, Agenzia delle entrate
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti&Credito, Novecento media)





