Contributi alla cantieristica per l’innovazione tecnologica

Pubblicati con decreto 5 marzo 2007 i criteri per l’applicazione dei contributi per l’innovazione tecnologica dell’industria cantieristica, previsti dall’art. 1, commi 1040 e 1041 della Legge finanziaria 2007. I contributi sono destinati agli investime …

Pubblicati con decreto 5 marzo 2007 i criteri per l’applicazione dei contributi per l’innovazione tecnologica dell’industria cantieristica, previsti dall’art. 1, commi 1040 e 1041 della Legge finanziaria 2007. I contributi sono destinati agli investimenti in innovazione tecnologica connessa all’applicazione industriale di prodotto e di processo, avviati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, da imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’art. 19 della legge n. 234/1989.
È previsto un aiuto fino a un massimo del 20% delle spese ammissibili, non eccedente i 150 euro per tonnellata di stazza lorda compensata della nave oggetto dell’innovazione, per progetti di innovazione di prodotto, e l’importo di 5 milioni di euro, per progetti di innovazione di processo.
Per progetti di innovazione di prodotto, tra le spese ammissibili, si annoverano: lo sviluppo concettuale, la progettazione di base, funzionale e di dettaglio, i materiali e le attrezzature; per progetti di innovazione di processo, risultano invece ammissibili: sviluppo e progettazione, materiali e apparecchiature, test e collaudi del nuovo processo, studi di fattibilità.
Il regime di aiuto è sottoposto a una clausola di sospensione, in attesa dell’approvazione da parte della Commissione europea delle misure contenute nei commi 1041 e 1041 della Legge finanziaria.
Per progetti avviati successivamente all’entrata in vigore della Finanziaria, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvio.

D.M. 5 marzo 2007 (G.U. 16 marzo 2007, n. 63)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome