Scambio di file protetti da copyright, ecco cosa dice la legge

Previsti illeciti amministrativi o penali a seconda degli scopi della condivisione. Risulta punibile anche chi agisce senza trarre nessun profitto

marzo 2006 Quanto può costare una canzone? Anche 750 dollari,
se scaricata illegalmente dalla rete. Una bella cifra, ma ancora peggio è
stata la multa di 22.500 dollari che una statunitense di 29 anni, Cecilia Gonzales,
si è vista comminare recentemente per aver scaricato dalla rete una trentina
di file MP3.Il caso Gonzales non è peraltro certamente isolato: Delwin
Olivan, un giovanissimo studente di Princeton, è stato a sua volta condannato
a pagare 5.000 dollari per avere diffuso alcuni brani musicali scaricati sempre
dalla rete.

Negli USA insomma, oramai da qualche anno, si sta consumando una vera e propria
guerra tra le più importanti “major” non solo musicali e
i software di condivisione di file in rete di tipo P2P. E come ogni guerra che
si rispetti anche questa pretende le sue vittime “innocenti” come,
appunto, la giovane Gonzales e lo studente Olivan.

Vale la pena chiedersi se una cosa del genere potrebbe accadere in Italia
e, quindi, richiamare le disposizioni di legge fondamentali in materia. A ben
vedere la Giustizia italiana sembra essere a tutt’oggi ben lontana dagli
eccessi manifestatesi oltreoceano ed in effetti le disposizioni di legge nostrane
sono molto più precise nel tracciare il limite tra il lecito e l’illecito
e non consentono, sulla carta, di dare luogo agli eccessi di cui sopra.

Nel nostro Paese, ad ogni modo, la normativa di riferimento è
la legge sul diritto di autore
, la oramai "celebre" 22 aprile
1941 n. 633. Questa legge, molto datata, è stata modificata via via nel
corso del tempo per renderla adeguata ai nuovi media che man mano si andavano
diffondendo. Naturalmente, con la diffusione di Internet è stata più
che mai rimaneggiata. Gli ultimi importanti ritocchi sono stati apportati dal
"famoso" decreto Urbani.

Ad ogni modo, la legge, nel suo contenuto attuale, prevede con due disposizioni
distinte: il download di file dalla rete o, al contrario, la loro immissione:

1) Condivisione per scopo di lucro: illecito penale.
Nel primo caso, l’art. 171-ter, comma 2°, nel testo modificato dal famoso
decreto Urbani del 2004, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire chiunque “per trarne
profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal
diritto d’autore, o parte di essa”.

È prevista quindi una sanzione penale per chi immette, condividendoli
con altri utenti, file di opere tutelate dal diritto di autore, a condizione
che il comportamento dell’utente sia posto in essere allo scopo di trarne
un qualche profitto.

A titolo esemplificativo possiamo dire che la Cassazione nel passato ha considerato
sussistere questo requisito, “dello scopo di trarne profitto”, anche
nel comportamento di coloro che effettuavano una copia per uso personale di
un CD o DVD, semplicemente per evitare il costo dell’originale. Saranno tuttavia
i Giudici che, volta per volta, saranno chiamati a verificare la sussistenza
di tale requisito necessario al perfezionamento del reato in questione.

2) Condivisione senza scopo di lucro: illecito amministrativo.
Nel secondo dei due casi, l’art. 174-ter, primo comma, punisce con la
sanzione amministrativa pecuniaria di 154,00 euro e con le sanzioni accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
a diffusione nazionale chiunque “abusivamente utilizza, anche via etere
o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti”.

La legge quindi, in caso di download di file dalla rete tutelati dal diritto
di autore, prevede semplicemente una sanzione di tipo amministrativo. Sanzione
che, tuttavia, verrà comminata al trasgressore indipendentemente dallo
scopo per il quale ha agito, contrariamente al caso visto precedentemente. Questo
vuol dire che risultano punibili anche coloro che agiscono senza trarre nessun
profitto dal loro operato, ma agiscono semplicemente per un proprio fine ludico.

Da sottolineare la sanzione che la legge prevede in caso di comportamento
reiterato o di particolare gravità visto l’alto numero di file scaricati,
in queste circostanze la sanzione può essere aumentata fino ad 1.032,00
euro, con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su due o più quotidiani o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo. Questa è in sostanza l’attuale
normativa che in italia dovrebbe disincentivare un fenomeno per la verità
ancora assai diffuso, come quello appunto della condivisione dei file multimediali
attraverso dei software di P2P.
In questa situazione, nonostante non si rischino gli eccessi degli Stati Uniti,
bisogna comunque stare attenti a non dividere o condividere materiale protetto
da copyright.

*avvocato in Modena

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome