L’apprendistato in bilico tra vecchia e nuova disciplina

I cambiamenti che derivano nell’apprendistato con l’applicazione della legge Biagi

Con il decreto attuativo della riforma del lavoro, la Legge Biagi, cambia
radicalmente la disciplina relativa ai contratti di apprendistato. Per
l’istituto dell’apprendistato vengono previste tre diverse tipologie:
l’apprendistato per istruzione e formazione, professionalizzante e per
l’acquisizione di un diploma. Di seguito prendiamo in considerazione le prime
due tipologie di contratto.
La disciplina del nuovo apprendistato è entrata in vigore già dal 24 ottobre 2003, ma affinché sia completamente operativa sarà necessario attendere le norme di attuazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva. Alcune regioni hanno avviato d’intesa con le organizzazioni sindacali iniziative sperimentali per attuare la normativa.

Apprendistato per istruzione e formazione
Possono essere assunti tramite contratto di apprendistato per istruzione e formazione i giovani che abbiano compiuto 15 anni o con più di 18 anni nel caso in cui non abbiano completato il corso di istruzione. Il contratto è diretto al conseguimento di una qualifica professionale ed è applicabile a qualsiasi settore di attività.

La durata massima del contratto è di 3
anni ed è determinata tenendo conto della qualifica da conseguire, del titolo di
studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi ai sensi
della legge n. 53 del 2003. Il contratto deve essere stipulato in forma
scritta
e deve riportare la puntuale indicazione del percorso formativo
e della qualifica da conseguire. L’apprendista non può essere retribuito secondo
tariffe di cottimo. Il rapporto è costituito a tempo indeterminato ma al termine
del periodo di apprendistato il datore di lavoro può risolvere il rapporto anche
senza giusta causa o giustificato motivo, mentre in assenza di giusta causa o
giustificato motivo non sarà possibile recedere dal contratto
prima del termine del periodo di apprendistato.
All’apprendista verrà
assegnato un libretto formativo dove verrà registrato il
percorso formativo svolto.
I principi fondamentali dell’apprendistato per
istruzione o formazione sono stabiliti a livello nazionale ma la
regolamentazione della disciplina è effettuata dalle regioni e dalle province
autonome d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca e con il parere delle
associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
I soggetti a cui è stata affidata la regolamentazione devono prevedere la
definizione della qualifica professionale nel rispetto della legge n. 53 del
2003, un monte ore di formazione, esterna o interna, necessaria per il
conseguimento della qualifica, il rinvio alla contrattazione collettiva per le
modalità di erogazione della formazione, la registrazione della formazione nel
libretto formativo e la presenza di un tutore aziendale.

Apprendistato
professionalizzante
La seconda tipologia di contratto di
apprendistato è finalizzata alla qualificazione del lavoratore attraverso la
formazione sul lavoro e all’acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali.
Possono essere assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante i giovani di età non inferiore ai 18 anni e
non superiore ai 29, in tutti i settori di attività. Fanno eccezione a questa
regola i giovani in possesso di una qualifica professionale acquisita ai sensi
della legge n. 53 del 2003 che possono essere assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno di età.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere oltre alla
descrizione della prestazione oggetto del contratto, l’indicazione del
piano formativo individuale e la qualifica che potrebbe essere
acquisita in seguito al programma svolto.
Anche per questo tipo di
apprendistato è previsto il divieto di cottimo.
Il diritto di
recesso
, analogamente a quanto accade per l’apprendistato per
istruzione e formazione, può essere esercitato durante il periodo di
apprendistato in presenza di giusta causa o giustificato motivo, o liberamente
al termine del periodo di apprendistato.
La durata del
rapporto, che è compresa tra un minimo di due anni a un massimo di sei, è
determinata dalla contrattazione collettiva in base alla qualifica da
conseguire. E’ possibile sommare periodi di apprendistato svolti nell’ambito
dell’apprendistato per istruzione e formazione, comunque senza superare il
limite massimo dei 6 anni. Anche in questo caso la regolamentazione dei
profili formativi è rimessa alle regioni e alle province
autonome che decidono d’intesa con le associazioni datoriali e dei lavoratori
nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa prevedendo un monte ore di
formazione “formale” o teorica di
almeno 120 ore da effettuarsi sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Fino
all’approvazione della legge, la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale


Disposizioni comuni
Oltre alle peculiarità già esaminate
per ogni tipologia di rapporto di apprendistato ci sono alcune disposizioni che
si applicano indistintamente a tutte e tre le tipologie introdotte dalla legge
di riforma.
Per quanto riguarda le qualifiche professionali
conseguite attraverso i contratti di apprendistato costituiscono credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di formazione
professionale. Il D.Lgs. n. 276 del 2003 inoltre delega al ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Istruzione, della
università e della ricerca il compito di definire le modalità di riconoscimento
dei crediti formativi.
Presso il ministero del Lavoro è istituito il
repertorio delle professioni che avrà il compito di riunire e
armonizzare le diverse qualifiche professionali determinate a livello regionale.

In riferimento al sistema sanzionatorio, nel caso in cui il
datore di lavoro non eroghi la formazione, di cui sia esclusivamente
responsabile, o comunque comprometta il conseguimento della qualifica
professionale o del titolo di studio, è tenuto a versare la quota di contributi
per cui gode dell’agevolazione, maggiorata del 100%.
Vengono inoltre
previsti dei limiti di utilizzo di questo istituto, infatti il numero degli
apprendisti non può superare il 100% dei dipendenti qualificati o specializzati
in forza presso l’azienda. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze personale specializzato o ne abbia in quantità inferiore a tre unità
può assumere fino a tre apprendisti.
Ai fini dell’applicazione di
particolari normative e istituti i lavoratori assunti con apprendistato non si
computano nel numero dei dipendenti.
La categoria di inquadramento degli
apprendisti non può essere inferiore per più di due livelli rispetto alla
categoria spettante in base al ccnl per la qualifica per la quale è disposta la
formazione. E’ stata abrogata la disposizione che richiedeva l’autorizzazione
della direzione provinciale del lavoro per l’assunzione.


Apprendistato (vecchia disciplina)
In caso di mancata
regolamentazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva,
continua ad applicarsi la “vecchia” disciplina.
In questo caso
potranno essere assunti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore
a 24, 26 per le aziende che hanno sede in zone svantaggiate.
I limiti di età
sono elevati di due anni per i portatori di handicap e nel settore artigiano i
contratti collettivi possono elevare i limiti fino a 29 anni per il
conseguimento di qualifiche ad alto contenuto professionale.
La durata,
stabilita dai contratti collettivi, in ogni caso non può essere inferiore a 18
mesi e superiore a 4 anni.
La formazione dell’apprendista si svolge
attraverso l’addestramento pratico e la formazione esterna. Il rapporto cessa al
compimento del periodo massimo di durata dell’apprendistato, o al conseguimento
della qualifica o per licenziamento o dimissioni prima della scadenza del
termine. 

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