A proposito di ticket restaurant

Le norme che regolano l’emissione ela gestione dei buoni pasto

E’ dell’ultima ora l’accusa mossa dai bar e ristoranti che le commissioni dei
ticket restaurant siano troppo elevate, con aumenti consistenti negli ultimi
anni e pagamenti troppo lenti. Prendere un ticket anziché contanti sarebbe
dunque un affare che non conviene più agli esercenti. Il problema sembra
essere negli sconti eccessivi
che vengono praticati ai datori di lavoro
pubblici e privati sul valore nominale dei buoni, frutto delle gare d’appalto
fatte al massimo ribasso e delle aste on line.


Più aumenta lo sconto, più alta è la commissione imposta dalla società
emittente all’esercizio commerciale dove il ticket viene speso. Ma dal punto di
vista fiscale, l’emissione dei ticket rimane un vantaggio che certamente né i
datori di lavoro né i dipendenti vogliono perdere. L’art. 51, comma 2,
del Testo unico
, infatti esclude dall’imponibile l’emissione dei ticket
fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29. Questo limite deve
intendersi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati in
conformità a disposizioni di legge e delle somme eventualmente poste a carico
del lavoratore dipendente. Sia per i ticket restaurant che per l’indennità
sostitutiva di mensa la fruizione di una pausa per il vitto costituisce
condizione necessaria ai fini dell’applicabilità della norma che esclude la
concorrenza al reddito di lavoro dipendente del buono pasto.


Ove l’orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i ticket
restaurant e l’indennità sostitutiva concorreranno alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari
degli altri compensi in natura percepiti. Occorre precisare che nei ticket
restaurant (per i quali ai fini dell’esclusione si fa riferimento al valore
nominale) deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi ed
il tipo di prestazione
cui danno diritto; i tagliandi devono recare sul
retro la precisazione che non possono essere cedibili, né cumulabili, né
commerciabili e né convertibili in denaro; gli stessi, quindi, dovranno
consentire soltanto l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti
dei dipendenti che ne hanno diritto ed essere debitamente datati e sottoscritti.


Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto devono intendersi,
invece, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi
, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti
per il consumo immediato, effettuate da mense aziendali, interaziendali,
rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi
commerciali muniti di autorizzazione per la produzione, la preparazione e
vendita di generi alimentari, anche su area pubblica e operate dietro commessa
di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.


Il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che
ritiene per la somministrazione del vitto in funzione delle proprie esigenze
organizzative e dell’attività svolta, sino a potere prevedere più sistemi
contemporaneamente. Ad esempio, può istituire il servizio di mensa per una
categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria
e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora,
oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere
un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di
servizio non possono usufruire del servizio mensa.

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