Come ti ammortizzo il software

Breve guida all’ammortamento del software e in generale dei beni immateriali. Che comprendono i diritti di utilizzo di opere dell’ingegno, marchi ‘impresa e altro

Le quote di ammortamento del costo di acquisto dei beni immateriali sono
deducibili nella misura specificamente prevista per i diversi beni.
In
breve: a) i costi sostenuti per l’acquisto dei diritti di
utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in quote annuali non superiori a 1/3
del costo.
b) i costi sostenuti per i marchi d’impresa sono
deducibili in quote annuali non superiori a 1/10;
c) il
costo
dei diritti di concessione (in genere amministrativa) e degli
altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata dell’utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge;
d) le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/10
del valore stesso.


Se il valore dell’avviamento iscritto in bilancio subisce delle rettifiche,
le quote di ammortamento ammesse in deduzione devono essere pari a 1/10 del
nuovo valore dell’avviamento diminuito delle quote già ammortizzate. In
particolare, nel caso del trattamento fiscale dell’acquisto di software
strumentale, questo è diversamente valutato in relazione alla tipologia di
diritti di utilizzo acquisita secondo il seguente schema: 1) rientrano
nel novero
dei beni immateriali ammortizzabili in quote pari a 1/3: –
il software prodotto autonomamente dall’imprenditore che è assimilabile ai beni
che costituiscono risultati di una ricerca (la deduzione è al netto degli oneri
poliennali già dedotti); – il software prodotto da terzi in favore
dell’imprenditore mediante contratto di sviluppo, posto che l’imprenditore può
sfruttarlo commercialmente;
2) rientra nel novero dei
diritti di utilizzo ammortizzabili in base alla durata prevista
contrattualmente, il diritto di utilizzazione di software concesso in uso
esclusivo all’imprenditore;
3) qualora la licenza di uso
non sia esclusiva, è invece ammortizzabile il supporto acquistato (considerato
nella sua materialità);
4) ove la fornitura del software
avvenga insieme all’hardware nel quale è incorporato quale sistema operativo (ed
anche quando si tratti di programmi applicativi forniti contestualmente), si
ritiene che possa essere effettuato un unico ammortamento del bene materiale.
5) i costi di aggiornamento periodico del software in base a
contratti di assistenza sono deducibili quali spese di esercizio, peraltro,
qualora l’aggiornamento implichi la concessione d’uso di un nuovo prodotto si
applica quanto previsto ai punti precedenti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome