Le diverse interpretazioni per i tempi di presentazione del bilancio ai soci
A norma di quanto stabilito dal testo dell’art. 2478-bis del codice civile il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
La norma in questione, tuttavia, considera il termine di “presentazione ai soci” e non quello di approvazione: qualora l’approvazione del bilancio sia demandata ad una decisione assembleare, il termine di presentazione e di approvazione coincidono, ma nel caso in cui l’approvazione avvenga previa consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto, il termine di approvazione non coincide con quello di presentazione ai soci.
In conformità a quanto stabilito da un’interpretazione offerta dal comitato interregionale dei consigli notarili delle tre Venezie dello scorso settembre, se lo statuto prevede l’approvazione del bilancio per iscritto e non attraverso decisione assembleare, può essere ritenuto congruo stabilire un termine di 30 giorni per l’ultimazione dell’approvazione del bilancio. Da questo si desume che il termine di approvazione può diventare di 150 giorni se lo statuto prevede tale particolare forma di approvazione.





