“Aiuto alla crescita economica” per le imprese, i chiarimenti delle Entrate

L’Ace prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i fondi che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio.

 L’Agenzia
delle Entrate,
con la circolare 12/E del 23 maggio, ha fornito chiarimenti in merito all l’Ace, la
disciplina dell’Aiuto alla crescita economica, introdotta dal decreto
“Salva Italia”
(Dl 201/2011) allo scopo di incentivare il
finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio. L’Ace prevede la possibilità di
dedurre dal reddito imponibile i capitali che
vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese
, con lo scopo di favorire
il finanziamento delle
Pmi mediante capitale
proprio.

L’agevolazione
consiste in una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell’importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
. Tale
rendimento è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di
applicazione della normativa di riferimento, mentre per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e
al 4,75 per cento” (articolo 1, comma 137, lettere a) e b), della legge
147/2013)..

Possono fruire del beneficio fiscale anche
le società estere che
hanno trasferito la propria residenza in Italia
, a partire dal periodo
d’imposta
in
cui assumono la
qualifica di soggetto residente. Per fruire
dell’agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i decrementi di capitale
proprio realizzati a partire dall’esercizio
in corso al
31 dicembre 2011.

Sono invece escluse dall’Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione
coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Per quest’ultima tipologia l’Ace è esclusa
solo quando la procedura non è
finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività mentre
è ammessa per il risanamento della società (con
continuazione dell’esercizio d’impresa).

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