Crisi d’impresa: gli strumenti alternativi al fallimento

Alcune procedure permettono di superare lo stato di crisi con una gestione alternativa a quella fallimentare, permettendo una migliore soluzione per i creditori e offrendo maggiori possibilità di ricollocare l’azienda sul mercato in condizioni di competitività.

La nostra legge fallimentare (Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267) ha subito decisive riforme a partire dagli anni
2005/2006. L’ultimo fondamentale intervento è da ricondursi al “decreto sviluppo”
del governo Monti, entrato in vigore l’11 settembre 2012, che ha visto
l’introduzione dell’art. 186 bis (concordato in continuità aziendale) e del
comma sesto dell’art. 161 (procedura di allerta). La procedura di allerta è
stata poi integrata dal c.d. “decreto del fare” del governo Letta.

Le possibilità oggi offerte dalla
legge fallimentare all’imprenditore in crisi si possono sintetizzare in:


piano
attestato di risanamento (art. 67 comma d)


accordo
di ristrutturazione del debito (art. 182 bis)


concordato
preventivo (artt. 160 e seguenti).

Da non sottovalutare è, però, anche
il ruolo importante della soluzione “stragiudiziale” della crisi d’impresa.

Il piano attestato di risanamento
e l’accordo di ristrutturazione del debito non sono classificate tra le
procedure concorsuali. Possiamo definirli “strumenti concorsuali”. In sostanza
la componente privatistica degli accordi prevale su quella pubblicistica.

Tra le alternative alla procedura
fallimentare previste dalla normativa vigente trova collocazione il concordato
preventivo giudiziale, che è una procedura concorsuale di gestione
dell’insolvenza. Esso è lo strumento che permette di superare lo stato di crisi
in cui versa l’impresa procedendo ad una gestione alternativa a quella
fallimentare che dovrebbe permettere una migliore soluzione per i creditori e
dare maggiori possibilità di ricollocare l’azienda sul mercato in condizioni di
competitività.

L’imprenditore in crisi può
proporre ai suoi creditori una soluzione “concordata” della crisi formulando un
piano che appaia idoneo a fornire la migliore soddisfazione possibile, cercando
di mantenere viva l’impresa ove ne ricorrano i presupposti, con particolare
attenzione e riguardo ai livelli occupazionali.

Per delucidazioni o maggiori
informazioni scrivi a: consulenza@istitutosike.com

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