Siti Pirata: oscurabili dai Provider

Secondo la Corte di Giustizia, i fornitori di accesso a Internet devono assicurare che i titolari dei diritti d’autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti.

Per l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Pedro Cruz Villalón, i
provider Internet sono obbligati ad attivarsi, su indicazione del
giudice, per bloccare l’accesso a siti Internet e servizi web che
permettono o comunque facilitano il download di materiale pirata
. “I fornitori di accesso a Internet vanno considerati come intermediari” della comunicazione – ed è questo ormai un aspetto acclarato – ma, sempre secondo Villalón, i vari stati dell’Unione europea “devono
assicurare che i titolari dei diritti d’autore possano chiedere un
provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi
siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti
“.

L’avvocato generale della Corte di Giustizia, insomma, avalla il comportamento sin qui tenuto, ad esempio, da alcuni giudici italiani che hanno frequentemente disposto l'”oscuramento”,
attraverso la modifica dei record DNS o a livello di traffico IP, di
siti Internet utilizzati per distribuire materiale soggetto a copyright
senza l’autorizzazione dei detentori dei diritti.
Il parere di Villalón è importante perché viene solitamente fatto proprio in tutte le successive decisioni della Corte Europea.

I provider Internet, insomma, non sono tenuti ad agire preventivamente e di propria sponte ma debbono immediatamente attenersi ai provvedimenti dei giudici. Il traffico dati non dev’essere filtrato a priori (Corte di Giustizia europea: i provider non devono “filtrare”)
evitando così di ledere i diritti dell’utenza ossia i loro diritti alla
tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare
informazioni. Purtuttavia, viene sancito un obbligo di intervenire per
bloccare l’accesso a siti colpevoli di violazioni sulle norme a tutela
del diritto d’autore.

Resta tuttavia un problema di fondo.
È verosimile disporre il blocco di un intero sito web a fronte della
distribuzione illegittima di qualche file protetto dalle leggi sul
diritto d’autore? Non sarebbe preferibile attivarsi affinché i gestori
dello stesso sito rimuovano i contenuti lesivi dei diritti di terzi?
È
come se essendo stata rinvenuta, in ipotesi, all’interno di uno degli
armadietti riservati ai singoli utenti di una struttura aperta al
pubblico (come potrebbe essere una scuola, una palestra, una
piscina,…), merce di provenienza furtiva, si decidesse di chiudere la
struttura stessa, al fine di impedire la circolazione della refurtiva,
laddove è di tutta evidenza che basterebbe cancellare l’iscrizione del
titolare dell’armadietto, unico possessore della chiave di accesso
“, aveva commentato l’avvocato Fulvio Sarzana.

Tra
le decisioni più recenti, ha fatto scalpore quella del Tribunale di
Roma che ha deciso per l'”oscuramento” via DNS del famoso social network
russo Vkontakte.

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