Niente imposta di bollo per la Scia

E’ esentata la dichiarazione cui sono tenute le imprese per iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva. L’imposta va pagata solo se le istanze sono volte a ottenere un’autorizzazione o un certificato.

L’Agenzia
delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013, ha fatto sapere
che non va assoggettata all’imposta di bollo la dichiarazione cui sono tenute
le imprese per iniziare, cessare o modificare un’attività produttiva (Scia),

purché la stessa non preveda il rilascio di provvedimenti o certificazioni.
E’ soggetto, invece, a bollo di 14,62 euro a foglio il nulla osta di
fattibilità
che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili
del fuoco
possono richiedere preventivamente al Comando provinciale.

L’Agenzia  con la risoluzione de 5 luglio 2001, n. 109, ha
avuto già modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che le stesse «… non sono da assimilare
alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento… Non essendo
prevista l’emanazione di un provvedimento (…) non è possibile far rientrare
tra le istanze.
..» di cui al citato articolo 3 dpr n. 642 del 1972 «… le
denunce di inizio attività (…) che sono infatti da considerare come semplici
comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo
…».

Oggi, sulla base
di tale risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto che le conclusioni raggiunte con riferimento alla dichiarazione
d’inizio attività sono applicabili anche alla Scia che, pertanto, non deve
essere assoggettata a imposta di bollo, sempreché in esito alla sua
presentazione non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il
rilascio di un provvedimento o, comunque, di certificazioni.

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