La mancata denuncia di infortunio all’Inail può non essere sanzionata

L’Istituto ha espresso il proprio parere sull’applicabilità della sanzione per omessa o tardiva denuncia, in caso di cessazione dell’attività o decorso del periodo massimo di conservazione dei libri aziendali.

Con la nota n. 2290, l’Inail ha fatto sapere che non è sanzionabile
l’azienda che per giustificato motivo abbia omesso o comunicato in ritardo la
denuncia di infortunio o malattia professionale, in caso di cessazione
dell’attività o decorso del periodo massimo di conservazione dei libri
aziendali. Mentre, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non fornisca alcuna
giustificazione, la sanzione dovrà essere stabilita dovendosi riconoscere in
tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare
la colpa.

La mancata denuncia dell’infortunio all’Inail, comporta, per
il datore di lavoro, una sanzione amministrativa che va da
un minimo di 1.290 euro fino a un
massimo di 7.745
euro con possibilità del pagamento in misura ridotta pari a
2.580 euro entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione o, in assenza, dalla notifica del verbale di
violazione.

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