Con il passaggio dalla Dia (dichiarazione di inizio attività) alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), viene eliminata la necessità di autorizzazioni per l’apertura di negozi e l’avvio di nuove attività di impresa non soggette a programmazione nel settore dei servizi.
Dal 14 settembre è più facile aprire un’attività
di commercio di servizi in quanto non vi èpiù l’obbligo di presentare la dichiarazione
di inizio attività (Dia) in
quanto al suo posto è entra in vigore la Scia (segnalazione certificata di inizio
attività).
Con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 del decreto n. 147 del 6 agosto 2012,
sono state infatti semplificate e snellite le procedure di inizio attività nel
settore dei servizi
con la modifica ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali e in particolare con la sostituzione della Scia al posto della Dia.
Il decreto
afferma inoltre, che nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si
applica, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso. Ovvero, l’interessato non dovrà più attendere
alcuna autorizzazione per iniziare l’attività ma al contrario, dopo aver
depositato la Scia, egli sarà libero di procedere autonomamente con la propria
iniziativa economica.
Questo nuovo regime riguarderà quelle attività di
impresa nel settore dei servizi non soggette a programmazione. In
particolare, il nuovo regime si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale svolte
senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o
fornitura di prestazioni.
Inoltre, non sarà più necessario sia per le imprese individuali sia in caso di società, possedere i
requisiti professionali prescritti dalla legge per esercitare l’attività, ma
sarà sufficiente assumere alle proprie dipendenze un soggetto in possesso di
tali professionalità.





