Allungati i termini per la chiusura dei programmi di spesa, e definiti i nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni
Con due recenti provvedimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato alcune importanti novità per i contratti d’area.
In particolare, il decreto del 4 febbraio 2009, n. 65 (pubblicato sulla Gu n. 138 del 17 giugno 2009), rivede l’art. 4 del precedente provvedimento 215/06, di modifica e integrazione del Dm 320/00 (Regolamento concernente la disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali), estendendo ai contratti d’area quanto previsto solo per i patti territoriali in merito ai tempi per la chiusura dei programmi di spesa.
Con il secondo provvedimento, decreto 18 marzo 2009 (Gu 2 luglio 2009 n. 51), invece, sono stati dettati i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dei programmi di investimento rientranti nei contratti d’area, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 bis, comma 3, del Dl 2 luglio 2007, n. 81.
Nuovi termini per le concessioni
Come anticipato, con il decreto n.65/09 è stata estesa ai contratti d’area la disciplina già prevista per i patti territoriali dal Dm 215/06, art. 4, comma 2. Quest’ultimo stabilisce che in presenza di programmi di investimento di importo superiore a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, il termine dei 48 mesi (o 24 in caso di rimodulazione) per il completamento del progetto agevolato decorre dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell’ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l’inizio dei lavori.
La disposizione in commento deroga, in particolare, alla disciplina ordinaria contenuta nel Dm 320/00, art. 12, dove è prescritto che l’ultimazione dei programmi di investimento deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell’istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia stato prorogato (per i patti territoriali approvati con deliberazioni Cipe del 18 dicembre 1996, del 23 aprile 1997 e del 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell’istruttoria).
Il superamento dell’ingiusta discriminazione di trattamento creatasi tra patti territoriali e contratti d’area, sancito dal provvedimento ministeriale, è da ascrivere anche alla sentenza n. 6361/2008, emessa dalla sezione 3-ter del Tar Lazio, che ha disposto l’annullamento del richiamato art. 4 proprio nella parte in cui ha previsto la limitazione dell’applicazione delle disposizioni ai soli patti territoriali.
La motivazione principale espressa dai giudici è da imputare al fatto che il contratto d’area, essendo sicuramente caratterizzato da una maggiore complessità ed articolazione, dovrebbe a maggiore ragione comportare il differimento dei termini di completamento dei programmi a partire dalla data di inizio lavori e non dalla data di avvio dell’istruttoria.
Nuovi criteri per le agevolazioni
Le nuove regole dettate dal Dm 18 marzo 2009 sono dirette a disciplinare le modalità di attribuzione degli aiuti a fondo perduto ai soli programmi di investimento agevolabili attraverso le rimodulazioni delle risorse finanziarie assegnate dal Cipe ai contratti d’area e ai loro protocolli aggiuntivi in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano state presentate entro la fine del 2008.
Si premette che la rimodulazione delle risorse sarà autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito dell’acquisizione di parere favorevole della Regione interessata. Le somme autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, sono poi assegnate attraverso appositi bandi emanati dai responsabili unici dei contratti d’area. In particolare, il responsabile unico provvede a comunicare il bando al Ministero, per la relativa approvazione, e alla Regione competente, per acquisire eventuali osservazioni, entro 90 giorni dalla data del decreto di autorizzazione alla rimodulazione delle risorse (o per le rimodulazioni già autorizzate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, entro 90 giorni da tale data). Qualora il Ministero non si esprima nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il bando si considera approvato per silenzio-assenso. Dall’approvazione decorreranno i 30 giorni entro i quali il responsabile unico deve procedere, a pena di decadenza dell’autorizzazione, all’emanazione dello specifico bando.
Soggetti beneficiari. Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese, operanti nei settori di attività industria e turismo dettagliati dal decreto in commento, che promuovono programmi di investimento nel territorio del contratto d’area espressamente individuato nel relativo bando di accesso alle agevolazioni.
Settori agevolabili
Settore industria
Attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche Istat 2002.
Inoltre, nel rispetto dei limiti indicati nell’allegato 1 al decreto, le seguenti attività:
- produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione;
- costruzioni di cui alla sezione F della medesima classificazione;
- servizi (solo i codici Istat elencati dal decreto); per queste ultime, le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di società regolare.
Settore turismo
- Attività di gestione di strutture ricettive, così come individuate dalle normative regionali di riferimento, quali alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini
- Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti
- Centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive
- Gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali
- Gestione di strutture congressuali
- Gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale;
- Gestione di porti turistici
- Gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie)
Alla data di presentazione della domanda, le imprese interessate devono essere già costituite ed iscritte nel registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo aperte nei loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Fanno eccezione le imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda, che possono presentare la richiesta anche in assenza della predetta iscrizione, purché già titolari di partita Iva e purché l’iscrizione sia comprovata all’atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all’ultimo stato di avanzamento.
Ulteriore condizione richiesta per l’accesso agli aiuti è che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande deve essere dimostrabile la piena disponibilità dell’immobile dell’unità locale dove viene realizzato il programma d’investimento, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare (art. 1351 cod. civ.). È necessario, inoltre, che le imprese richiedenti le agevolazioni siano in regime di contabilità ordinaria.
Sono sempre escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché le imprese che nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda siano state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e quelle che non hanno reso agevolazioni godute per le quali è stata disposta la restituzione.
Programmi di spesa agevolabili. Sono finanziabili esclusivamente i programmi di investimento consistenti nella realizzazione di un nuovo impianto, fatta eccezione per i contratti d’area previsti per legge (Avellino e Salerno) dove è possibile presentare istanze anche per programmi qualificabili come “ampliamento”. A tal fine, il decreto chiarisce che nel caso del settore industria, l’ampliamento è considerato come il programma di spesa volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale).
Per il settore turistico, invece, si considera tale il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti.
In ogni caso, i progetti di investimento promossi devono essere organici e funzionali, relativi a una singola unità locale e da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati.
Non potranno essere ammessi a contributo programmi di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Inoltre, gli stessi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di aiuti e ultimati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d’area, fatta salva la concessione di un’eventuale proroga da parte del responsabile unico.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, sono finanziabili i costi riguardanti l’acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e ss. cod. civ., nella misura congrua, pertinente e necessaria alle finalità del programma oggetto della domanda.
Spese ammissibili
a) Suolo aziendale
b) Opere murarie e assimilate
c) Infrastrutture specifiche aziendali
d) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
e) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità locale interessata dal programma. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile
f) Per le sole Pmi, le spese di consulenza connesse al programma di investimenti. Tali spese sono ammissibili, purché capitalizzate, solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile degli investimenti.
Si evidenzia che la normativa in commento non consente la sostenibilità delle spese tramite il sistema della locazione finanziaria, né ammette programmi di investimento che prevedono commesse interne o la modalità di realizzazione con contratti “chiavi in mano”.
Agevolazioni concedibili. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti in base alle intensità massime espresse in Esl e indicate dal regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione europea (Regolamento Ce n. 800 /2008). Le percentuali di aiuto varieranno, pertanto, in base alla dimensione delle imprese richiedenti e l’ubicazione dell’unità produttiva in area 87.3.a) e c) del Trattato Ue o in area diversa. In particolare, in tale ultima circostanza, il contributo potrà essere concesso alle sole Pmi.
In relazione alle spese di consulenza, possono essere attribuite agevolazioni, in misura pari al 50% in Esl e fino ad un valore massimo di 2 milioni di euro per ciascun programma, sempre nel rispetto delle condizioni dettate dal richiamato regolamento generale di esenzione.
Se specificamente previsto nel bando di accesso alle agevolazioni, gli aiuti potranno essere concessi in regime de minimis in conformità alle disposizioni dettate dal relativo regolamento Ce n. 1998/2006.
Sono, in ogni caso, subordinati alla notifica alla Commissione europea:
- i programmi riguardanti investimenti produttivi proposti da Pmi in aree diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato Ue, che prevedono un contributo superiore a 7,5 milioni di euro;
- i grandi progetti di investimento, così come individuati dal regolamento Ce n. 800/ 2008, relativamente a programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato Ue definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 -2013.
A carico dell’impresa beneficiaria incombe l’obbligo di partecipare al programma di investimenti con un apporto di almeno il 30% del totale delle spese ammissibili. Al riguardo, vanno considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti a titolo de minimis.
Procedura
La domanda di agevolazione è presentata, entro i termini stabiliti dal bando di accesso alle agevolazioni, al responsabile unico, che provvede a registrarla in ordine cronologico verificandone la completezza e la regolarità.
Per le domande ritenute valide si procede, ai fini della formazione della graduatoria, alla determinazione del valore dei punteggi riferiti ai criteri fissati nel relativo bando. Il responsabile unico identifica, inoltre, i programmi di investimento che comportano un fabbisogno finanziario complessivo eccedente del 20% le risorse Cipe effettivamente disponibili.
Entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande dovrà essere trasmessa alla banca convenzionata l’elenco dei programmi risultanti in posizione utile insieme alle relative domande complete della documentazione prevista.
La banca convenzionata, a sua volta, ricevuto il predetto elenco e le relative domande, tenuto conto della posizione in graduatoria, sottopone ad istruttoria solo i programmi per i quali, in relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili.
Le risultanze istruttorie saranno trasmesse, entro 90 giorni dalla data di avvio, al responsabile unico e al Ministero dello Sviluppo Economico, che nei successivi 45 giorni adotta il decreto di approvazione e impegna le risorse finanziarie relative alle agevolazioni concedibili alle singole imprese. I soggetti beneficiari devono sottoscrivere il contratto d’area entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione delle risultanze istruttorie, pena la decadenza dalle agevolazioni.
Le quote di contributo sono erogate, su specifica richiesta dell’impresa beneficiaria, per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili. In ogni caso, la prima quota potrà essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)





