Tutti i dettagli dell’accordo che prevede la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti bancari per 12 mesi
Il 3 agosto a Milano, alla presenza del Ministro Giulio Tremonti, è stato siglato l’accordo sul credito a favore delle piccole e medie imprese. Firmatari, da un lato le organizzazioni di categoria, dall’altro l’Associazione Bancaria Italiana. La misura rientra nel quadro delle misure anticrisi varate per affrontare la grave stagnazione che pervade da ormai un anno il mercato mondiale.
Il cosiddetto “Avviso Comune” affronta in maniera diretta le problematiche legate alla crisi di liquidità che attanaglia le Pmi a causa del crollo degli ordinativi a seguito della grave crisi economico finanziaria. Crolli marcati del fatturato (dal 30 al 50% rispetto all’anno precedente) identificano una situazione di estrema vulnerabilità finanziaria per le imprese, maggiore per quelle esposte in maniera significativa con il sistema bancario.
Le imprese di minori dimensioni, storicamente sottocapitalizzate, oltre a dover fare i conti con Basilea 2, si trovano ora di fronte ad una nuova prova: i flussi di cassa positivi necessari per pagare le rate dei mutui si sono rarefatti a causa del venir meno di una fetta consistente di vendite e non bastano più a coprire gli esborsi. Per sopperire a questa crisi di liquidità temporanea e nell’attesa di un recupero dell’economia che riporti verso l’alto i fatturati aziendali, il Governo ha operato affinché le banche sottoscrivessero un patto che le vincola a congelare per dodici mesi gli impegni del sistema produttivo nei loro confronti. Obiettivi dichiarati dell’avviso sono favorire la continuità dell’afflusso di credito alle imprese piccole e medie con adeguate prospettive economiche, che possano provare la continuità aziendale.
Non una misura a pioggia quindi, ma un aiuto di natura temporanea alle imprese sane e che dimostrino di essere in grado di superare il periodo di difficoltà finanziaria. Altro passaggio importante è quello legato alla patrimonializzazione. L’avviso tende a spingere gli imprenditori ad attingere anche dalle proprie tasche in un momento di grave difficoltà. Meno dipendenza dunque dal sistema creditizio, in linea con quanto disposto da Basilea 2 e dal sistema dei rating. Il provvedimento ha natura eccezionale, legata alla particolare congiuntura che si è venuta a creare: modifica in maniera temporanea procedure e prassi consolidate nel mondo bancario, permettendo per la prima volta di venire meno a un preciso impegno di rimborso di un debito. Un’impresa potrà evitare di pagare alla regolare scadenza la quota capitale di un mutuo contratto antecedentemente alla misura, pur rimanendo in bonis e senza segnalazioni negative in Centrale Rischi.
Una rivoluzione copernicana! L’avviso raccomanda ai firmatari procedure snelle e semplicità, in modo da evitare lungaggini e burocrazia, ma non è scevra da limiti. In primis, al di là della firma dell’Abi, resta il fatto che ogni banca è libera di sottoscrivere o meno l’accordo e quindi non è detto che tutti i giocatori siano della partita. Inoltre l’accettazione della moratoria da parte della banca, come vedremo in seguito, non è automatica. L’istituto può in ogni caso rifiutare l’allungamento, anche avendo sottoscritto l’accordo. Ma non finisce qui…
Molte volte i finanziamenti delle Pmi sono garantiti dal sistema dei confidi. Necessiterà dunque che anche gli organismi di garanzia siano d’accordo a concedere un allungamento dei termini di pagamento, rinunciando a rientrare dei propri crediti di firma nei tempi concordati. Gli stessi confidi poi, a loro volta, potrebbero aver attivato su quei finanziamenti delle controgaranzie (Fondo centrale di garanzia su tutti). Vien da sé che prima di concedere un allungamento dovranno a loro volta ottenere dal soggetto controgarante un benestare, onde evitare di perdere la controgaranzia. I tempi quindi, al di là della buona volontà di tutti, sono destinati ad allungarsi. Considerando la molteplicità dei soggetti coinvolti, il risultato finale non appare poi così scontato: tre soggetti (banca, confidi, fondo di riassicurazione) all’unanimità devono dichiararsi favorevoli allo slittamento di dodici mesi nel pagamento di quanto loro dovuto…
Campo di applicazione
L’avviso fa riferimento a operazioni di medio termine, finanziamenti e leasing, per le quali prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni per 12 mesi (6 per il leasing mobiliare).
Riguarda inoltre i crediti di breve termine, con riferimento alle operazioni di smobilizzo crediti (anticipi su fatture…). In questo caso è prevista la possibilità di un allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito.
L’intervento come già detto ha natura assolutamente straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi: l’accettazione della moratoria da parte del sistema bancario non è automatica, anche se le banche sottoscrittrici identificano canali privilegiati per le imprese che detengano specifici requisiti.
La misura riguarda esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria. Si tratta di imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Tali imprese devono essere economicamente e finanziariamente sane. Devono dimostrare di possedere una situazione economica e finanziaria tale da garantire la continuità aziendale, presentare elementi di criticità solamente temporanei, legati alla particolare congiuntura economica.
A fare da spartiacque tra chi può accedere al beneficio e chi rimane fuori dal gioco è una data, quella del 30 settembre 2008, che individua in qualche maniera l’inizio della crisi. Ammesse le imprese che alla data in oggetto avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione di una delle operazioni oggetto dell’avviso non abbiano posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” o procedure esecutive in corso. Fuori tutte le altre. Chiaro il messaggio: no alla concessione di benefici dal carattere straordinario e temporaneo ad aziende già decotte. Il tentativo di salvataggio è riservato esclusivamente a chi ha visto emergere difficoltà di gestione soltanto a causa della crisi.
Procedura
Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva la quota capitale delle rate dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’avviso. Sono viceversa esclusi i finanziamenti agevolati (agevolazione pubblica), sia che l’agevolazione rivesta la forma del contributo a fondo perduto, piuttosto che in conto interessi.
Le rate devono essere in scadenza o già scadute (e quindi non ancora onorate o onorate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il piano di ammortamento del mutuo subisce una traslazione temporale, si sposta in là di un anno. Il rimborso delle quote capitali ricomincia dopo dodici mesi. Viceversa gli interessi sul capitale sospeso vengono pagati alle scadenze originarie. La remunerazione del finanziamento non muta, il tasso d’interesse rimane il medesimo e non sono previsti interessi di mora. Parimenti viene esclusa l’applicazione di commissioni e spese d’istruttoria da parte della banca, o la richiesta di garanzie aggiuntive.
La banca avvia l’istruttoria sulla base di una richiesta da parte dell’impresa interessata a ottenere il beneficio. La richiesta viene stilata su appositi moduli in via di definizione da parte degli istituti sottoscrittori dell’accordo. Vige in ogni caso il principio della sana e prudente gestione da parte dell’istituto, che non necessariamente è tenuto ad assecondare l’impresa nella sua richiesta. Alla banca vanno comunicate tutte le informazioni atte a verificare la continuità aziendale, presupposto per la concessione della sospensiva. L’azienda deve dimostrare di avere un futuro, delle prospettive di sopravvivenza.
L’istituto si impegna viceversa a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Inoltre per le imprese classificate in bonis alla data della presentazione della domanda e che non abbiano in quel momento ritardi nei pagamenti, la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto. Assistiamo qui a una sorta di inversione della prova. O la banca entro il termine di 30 giorni lavorativi esprime un giudizio negativo e motivato o il beneficio è acquisito. Anche in questo caso si tratta di una rivoluzione che sconvolge prassi e abitudini bancarie consolidate. Fino ad oggi era impossibile anche solo immaginare un istituto che deliberasse applicando il concetto del silenzio assenso.
Operazioni di ricapitalizzazione
Le banche firmatarie si impegnano a mettere in catalogo un prestito partecipativo, legato alla patrimonializzazione aziendale, pari a un multiplo dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci.
Scadenza
Le domande da parte delle imprese possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Le banche firmatarie si impegnano a rendere operativo lo strumento entro 45 giorni dall’adesione.
Di fatto l’avviso, pur essendo entrato in vigore il 3 agosto 2009 comincerà a produrre i primi effetti a partire dalla fine di settembre nella migliore delle ipotesi. Ciò a causa dei tempi di sottoscrizione dell’accordo da parte delle singole banche, della necessità di provvedere alla predisposizione di apposita modulistica e dall’avvio delle istruttorie di merito creditizio.
Riepilogo
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(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)





