Il Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle società

Vediamo in dettaglio cosa prevede il DURC, che ora è necessario presentare anche per il rilascio e la verifica annuale dell’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.

Il DURC (acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità (o meno) di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) per quanto concerne i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Previsto originariamente nei soli appalti pubblici (art. 2, L. n. 266/2002), è stato successivamente esteso ai lavori privati (art. 86, c. 10, lettera b-bis D.Lgs. 276/2003), fino a giungere ad interessare tutti i settori di attività ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006) e di benefici e sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti (art. 1, c. 553, L. n. 266/2005). Con l’art. 11 bis, D.L. 78/2009 è necessario presentare il DURC anche per il rilascio e la verifica annuale dell’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche. Con il D.M. 24 ottobre 2007 (in attuazione del comma 1176 della L. 296/2006) sono state definite modalità di rilascio e dei contenuti analitici del DURC al fine di uniformarne il rilascio sulla base delle diverse disposizioni normative. Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009 e Cons. Stato, sez. VI – 6 aprile 2010, n.1934) ne ha precisato la natura giuridica: «il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso». Ricordiamo brevemente che la dichiarazione di scienza è un atto giuridico diretto a comunicare ad altri la conoscenza di un atto o di una situazione. Il DURC inerisce ai “poteri” dichiarativi (e dunque non provvedimentali) della Pubblica Amministrazione mediante i quali si attribuisce certezza legale ad un dato stato (quello della regolarità o meno). L’effetto giuridico prodotto da tale potere dichiarativo consiste non già in una modificazione, costituzione o estinzione di una situazione giuridica, ma nell’effetto dichiarativo, che non modifica la situazione giuridica preesistente, bensì dà «luogo a semplici svolgimenti interni di situazioni giuridiche preesistenti» (Falzea). La certezza, poi, può essere messa in circolazione mediante certificati (quali il certificato DURC) i quali sono atti con cui appunto si riproduce una certezza. Dopo questa breve disamina sulla natura giuridica del DURC passiamo ora ad analizzare il rilascio dello stesso nell’ambito delle società sia di persone sia di capitali. La domanda cui si vuole rispondere è la seguente: affinché una società sia regolare ai fini del rilascio del DURC è sufficiente che sia in regola con riferimento solo ai lavoratori dipendenti oppure è necessaria la regolarità contributiva con riferimento anche ai soci iscritti nelle relative gestioni autonome dell’Inps?
Prima di rispondere alla domanda precisiamo che le società si raggruppano in due grandi sottoinsiemi: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). Quello che ci interessa osservare nell’ambito dei diversi tipi di società è il rapporto che intercorre tra il patrimonio della società e quello del singolo socio. Le società di capitali, in quanto persone giuridiche sono trattate per legge come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. Godono perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. Infatti, i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società. Quest’ultima diventa titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni nettamente distinti da quella dei singoli soci. Ne consegue che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali dei soci, poiché trattasi di patrimonio giuridicamente appartenente ad altro soggetto (la società). Di converso i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci. Con il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società. Riepilogando possiamo affermare che nelle società di capitali:

  1. i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salvo il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni;
  2. i creditori particolari dei soci non possono pretendere che la quota sociale del rispettivo debitore sia liquidata dalla società.

Le società di persone, invece, sono sprovviste di personalità giuridica, ancorché debbano considerarsi soggetti di diritto e come tali centri di imputazione di situazioni giuridiche sostanziali e processuali, attive e passive. Tuttavia hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che:

  1. i soci sono, in via sussidiaria (il beneficio d’escussione opera diversamente, a seconda del tipo sociale), illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge (socio accomandante di una società in accomandita semplice) o dai soci stessi (possibilità prevista unicamente nella disciplina delle società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art.2267 c.c.;
  2. I creditori particolari dei soci di società semplici possono ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore. Questa possibilità è riconosciuta pure ai creditori dei soci di società in nome collettivo, ove la durata di questa sia stata prorogata, con diverse modalità nel caso la proroga sia stata espressa o tacita.

Riepilogando: le società di capitali hanno un patrimonio sociale perfettamente autonomo da quello dei singoli soci. Inoltre, delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (con le eccezioni suddette). Invece, le società di persone hanno un patrimonio sociale “relativamente autonomo” da quello dei singoli soci perché dopo aver escusso il patrimonio sociale i creditori sociali possono soddisfarsi illimitatamente sui singoli soci (anche qui con le eccezioni suddette). Anche i creditori dei singoli soci, in alcuni casi possono ottenere la liquidazione della quota del socio debitore. Cerchiamo ora di trasportare tali concetti (sull’autonomia patrimoniale e sulla responsabilità dei soci) nell’ambito della problematica sul DURC tentando di dare una risposta al seguente interrogativo: la regolarità contributiva va verificata con riferimento anche ai soci iscritti nelle relative gestioni autonome dell’Inps (artigiani e commercianti)?
Seguendo questa prima tesi basata sull’autonomia patrimoniale delle società e sulla responsabilità dei soci potremmo affermare che: le società di capitali essendo persone giuridiche hanno un’autonomia patrimoniale perfetta e pertanto le vicende contributive personali dei soci non incidono sul patrimonio della società e viceversa. Ne consegue, per tale assunto che, ad esempio i soci di una s.r.l. iscritti alle gestioni autonome dell’Inps non sono soggetti a verifica al fine del rilascio del DURC. Al contrario, le società di persone hanno solo una limitata autonomia patrimoniale e i soci rispondono illimitatamente. Essa è vista come una semplice somma di imprenditori individuali. Ne consegue che i soci di una s.n.c. iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono soggetti a verifica al fine del rilascio del DURC. Applicando tale tesi ai casi più ricorrenti nella pratica, al fine del rilascio del DURC nelle società, la verifica nelle gestioni dei lavoratori autonomi andrà operata come da tabella seguente:

TIPO DI SOCIETA’

AUTONOMIA PATRIMONIALE

RESPONS. ILLIMITATA

SOGGETTI A CONTROLLO DURC

SNC

IMPERFETTA

TUTTI I SOCI

TUTTI I SOCI

SAS

IMPERFETTA

ACCOMANDATARI

SOCI ACCOMANDATARI

SRL

PERFETTA

NESSUN SOCIO

AMMINISTRATORI

Come si evince chiaramente dalla tabella, il controllo dei soci nella gestione dei lavoratori autonomi dell’Inps è condizionata dalla forma giuridica assunta dall’impresa. Con autonomia patrimoniale perfetta la società è una persona diversa dai singoli soci e quindi non può rispondere dell’operato del singolo socio. Questa tesi, fin qui esposta è solo parziale poiché ad una più approfondita analisi incontra dati giuridici contrari. Non considera ad esempio che il creditore personale del socio di una s.n.c. non può aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. Infatti, egli può solo far valere i suoi diritti sugli utili del socio e compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in sede di liquidazione (art. 2270 c.c.). Inoltre, il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305 c.c.). Si dimostra quindi che il patrimonio sociale non risponde del debito del socio di s.n.c. (anche quelli verso l’Inps per contributi previdenziali delle gestioni autonome) almeno fino a quando dura la società. Da questo punto di vista anche le s.n.c. presentano un’autonomia patrimoniale affine a quella delle s.r.l. Certo, questa è un’interpretazione della normativa sul DURC fondata su concetti di diritto commerciale che, a mio avviso si attagliano male alla fattispecie in questione. Infatti, se si ha di mira la ratio sottostante al DURC, forse non è così corretto applicare pedissequamente tali concetti. Il DURC, come si ricorderà nasce quale forma di contrasto al lavoro sommerso e quale strumento tendente a favorire la leale concorrenza tra le imprese finalizzato, tra l’altro, ad evitare una distorsione del mercato legata all’evasione e all’elusione contributiva. Dunque, il DURC è riferito in primis all’“impresa” (che significa: serie di atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni o servizi) e non alla forma giuridica utilizzata per il suo esercizio (individuale o societaria). Società ed impresa sono concetti diversi e il DURC è da rapportare all’attività economica svolta e quindi all’impresa. Seguendo tale seconda tesi si può affermare che un controllo fondato su tale prospettiva deve tener conto delle seguenti osservazioni: le società (sia di persone sia di capitali) possono concretamente operare sul mercato (e quindi svolgere attività d’impresa) assicurandosi prestazioni lavorative. Queste prestazioni possono derivare sia dall’utilizzo di contratti di scambio (si pensi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo e al lavoro parasubordinato) sia dall’utilizzo di contratti associativi (emblematico nel nostro caso la prestazione di lavoro del socio nelle società). Se è vero che il DURC è riferito all’impresa (e non alla sua veste giuridica), se è finalizzato a favorire la leale concorrenza tra le imprese e ad evitare una distorsione del mercato legata all’evasione e all’elusione contributiva non si può non convenire che ogni prestazione lavorativa oggetto di qualsiasi contratto (di scambio o associativo) debba essere sottoposta a controllo ai fini del rilascio del DURC. Ne consegue che tutti i soci che prestano attività lavorativa nelle società (sia di persone sia di capitali) devono essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC. Basta un esempio per evidenziare la distorsione sul mercato di logiche tese a verificare non l’impresa in sé considerata ma il “soggetto giuridico”: due s.r.l., una con 5 dipendenti con regolare versamento dei contributi Inps e premi Inail; l’altra opera con la prestazione lavorativa di 5 soci i quali sono tutti non in regola con i contributi personali IVS. Seguendo la prima tesi (incentrata sull’autonomia patrimoniale della società e sulla responsabilità dei soci) concluderemmo che entrambi hanno diritto al rilascio del DURC nonostante la prima società sia in regola con i versamenti mentre la seconda no (a nulla rilevando l’irregolarità nei pagamenti dei singoli soci). Questo potrebbe accentuare fenomeni di elusione contributiva perpetrati attraverso la dissimulazione di rapporti di lavoro di natura diversa rispetto a quella dichiarata (ad esempio risultare socio anziché lavoratore subordinato). Ad avallare invece la seconda (e preferibile) tesi sopra esposta si ricorda la questione dell’iscrivibilità dei soci di s.r.l. nella gestione commercianti, il Consiglio di Stato così si espresse (Circ. Inps 215/98): «ad avviso del Consiglio di stato……… sono da assoggettare all’obbligo contributivo non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscano, con la loro partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. A tale determinazione l’organo predetto perviene considerando la finalità della norma, palesemente rivolta ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell’impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria. Anche in tale caso, infatti, sussiste in termini effettivi e sostanziali uno svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario e, in virtù del principio della tutela previdenziale, la costituzione di un rapporto contributivo previdenziale obbligatorio. Conseguentemente l’espressione “titolari o gestori in proprio” dell’impresa, che la norma riporta allorché individua i requisiti di carattere generale per l’iscrizione alla gestione, deve essere intesa, nelle fattispecie in esame, in senso sostanziale, rapportando l’impresa direttamente al socio lavoratore e prescindendo dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità che caratterizza le società di capitali». Da ciò si evince chiaramente che il diritto previdenziale guarda più alla sostanza (svolgimento di un’attività lavorativa) che alla forma (prescindendo dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità che caratterizza le società di capitali). In definitiva, se il DURC è deputato al controllo della regolarità contributiva non può che concordarsi con quest’ultima tesi anche se non proprio supportata dall’attuale normativa (il D.M. 24 ottobre 2007 si riferisce ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro). Un parziale riferimento alla problematica è stato fatto invece con la circolare Inps n. 9 del 27 gennaio 2006 laddove è previsto che: «Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l’artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani». Considerata la notevole rilevanza che ha assunto oggi il DURC è auspicabile un chiarimento normativo sulla questione.

(Per maggiori approfondimenti vedi Novecento Lavoro, Novecento Media)

*Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non ha carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza (Inps).

2 COMMENTI

  1. Quindi per avere le idee più chiare: titolare di ditta individuale non in regola con i contributi inps e inail, se costituisce una srls o una srl come amministratore unico, il durc viene rilasciato regolare?
    Grazie per la gentile risposta!

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