Onlus e finalità di solidarietà sociale

ONLUS ONLUS Gli enti non lucrativi contraddistinti da spiccate finalità di solidarietà sociale possono assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e usufruire di un particolare regime fiscale di favore. Possono assu …

ONLUS

ONLUS

Gli enti non lucrativi contraddistinti da spiccate finalità di solidarietà sociale possono assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e usufruire di un particolare regime fiscale di favore.
Possono assumere la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Quella delle ONLUS non è un’ulteriore tipologia giuridica di enti, diversa ed ulteriore rispetto a quelle predette, bensì un’ulteriore qualificazione degli enti, che consente loro di applicare un regime fiscale di favore.
Gli enti assumono la qualifica di ONLUS quando:
• in base a previsioni statutarie: a) operano in determinati settori di attività; b) con finalità di solidarietà sociale;
• hanno determinate previsioni statutarie relative all’organizzazione;
• hanno determinate previsioni statutarie relative al patrimonio;
Forma dello statuto
Le condizioni relative alla presenza di previsioni statutarie si considerano soddisfatte solo se le stesse figurano in uno statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.
• sono iscritti in un’apposita anagrafe unica istituita presso il Ministero delle finanze.
ONLUS ed enti non commerciali
La riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta (circ. 26.6.1998 n. 168, par. 1.12).

Non possono assumere la qualifica di ONLUS gli enti intrinsecamente lucrativi (quali le società commerciali), nonché gli enti operanti in determinati settori (quali i partiti e i movimenti politici).
Di contro, alcuni enti ad utilità sociale intrinseca (quali le cooperative sociali) hanno la qualifica
di ONLUS in forza di legge.
Artt. 10-26, D.Lgs. n. 460/1997; art. 150, tuir; circ. 26.6.1998 n. 168

SETTORI DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Possono assumere la qualifica di ONLUS gli enti che per disposizione statutaria espressa operano in uno o più dei seguenti settori:
• assistenza sociale e socio-sanitaria;
Consultorio familiare
Una associazione che gestisce un consultorio che svolge assistenza alla famiglia e alla maternità può essere iscritta nell’anagrafe delle ONLUS, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, qualora il consultorio realizzi gli scopi previsti dall’art. 1, L. n. 405/1975, senza oneri economici a carico dell’utente (ris. 20.3.2009, n. 70).
• assistenza sanitaria;
• beneficenza;
Attività di beneficenza
Sono ricomprese nell’attività di beneficenza:
• le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti;
• le prestazioni di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone (ris. 9.9.2002, n. 292).
Erogazioni di denaro ad enti non lucrativi
Si considera beneficenca anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività previsti per le ONLUS, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale (art. 10, c. 2-bis, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 9.4.2009, n. 12, par. 2.2).
• istruzione;
• formazione;
• sport dilettantistico;
• tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (di cui alla L. n. 1089/1939), ivi comprese le biblioteche e gli archivi e documenti di notevole interesse storico (di cui all’abrogato art. 36, D.P.R. n. 1409/1963);
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
Raccolta e riciclaggio rifiuti
È esclusa l’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 22/1997).
• promozione della cultura e dell’arte;
• tutela dei diritti civili;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
Ambiti delle attività di ricerca scientifica (art. 2, D.P.R. n. 135/2003)
Sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
• prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano;
• prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
• studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
• produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
• metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;
• riduzione dei consumi energetici;
• smaltimento dei rifiuti;
• simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
• prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
• miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Modalità delle attività di ricerca scientifica (art. 3, D.P.R. n. 135/2003)
L’attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con i predetti ambiti della ricerca.
Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università, enti di ricerca ed altre fondazioni, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:
• le linee guida dell’attivita’ da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;
• i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
• le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca;
• le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.
Associazioni di consumatori
In linea generale e salva la verifica della presenza di ulteriori requisiti rilevanti, le associazioni di consumatori non assumono la qualifica di ONLUS (ris. 17.6.2005, n. 81).
Ai fini dell’assunzione della qualifica di ONLUS lo statuto dell’ente deve prevedere espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle predette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Detenzione di partecipazioni
Le ONLUS possono detenere partecipazioni in società di capitali solo al fine di investimento; non possono essere socie di società di persone (ris. 30.6.2005, n. 83; circ. 31.10.2007, n. 59).
Partecipazione di società commerciali ed enti pubblici
La qualifica di ONLUS non è pregiudicata dalla partecipazione di società commerciali ed enti pubblici che non esercitano un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS (circ. 31.10.2007, n. 59).
Associazione per la tutela della natura e dell’ambiente
Non può assumere la qualifica di OLUS un’associazione il cui statuto preveda, oltre alle finalità di tutela della natura e dell’ambiente, attività estranee ai settori propri delle ONLUS, quali l’impegno dell’associazione “per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli… per il disarmo nucleare e convenzionale”; “per un nuovo ordine economico internazionale”, per “la lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia” e quella consistente nel “promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita” (ris. 20.3.2009, n. 70).
Art. 10, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, par. 1.3

FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Ai fini dell’assunzione della qualifica di ONLUS lo statuto dell’ente deve prevedere espressamente l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Il perseguimento delle finalità sociali deve estrinsecarsi diversamente a seconda dei settori di attività in cui opera l’ente.
Attività con finalità di solidarietà sociale intrinseca – Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali dell’ente svolte nei seguenti settori:
• assistenza sociale e sociosanitaria;
• beneficenza;
• tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• promozione della cultura e dell’arte, quando si tratta di attività per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (circ. 1.8.2002, n. 63).
Il riconoscimento della finalità sociale intrinseca per tali attività comporta che il loro esercizio integra comunque il requisito, senza ulteriori prescrizioni relative alle modalità di svolgimento.
Attività che hanno finalità di solidarietà sociale se sono svolte a beneficio di particolari soggetti – Hanno finalità di solidarietà sociale, solo se sono svolte a beneficio di particolari beneficiari, le attività statutarie istituzionali dell’ente svolte nei seguenti settori:
• assistenza sanitaria;
• istruzione;
• sport dilettantistico;
• formazione;
• tutela dei diritti civili;
• promozione della cultura e dell’arte, quando non si tratta di attività per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (circ. 1.8.2002, n. 63).
Beneficiari – Si intende che verngono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle predette attività sono dirette ad arrecare benefici a:
• persone svantaggiate in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Persone svantaggiate
Sono persone svantaggiate: i disabili fisici e psichici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli indigenti, gli anziani indigenti non autosufficienti, i minori abbandonati, orfani o in situazioni di devianza, i profughi e gli immigrati non abbienti (circ. 26.6.1998, n. 168/E).
• componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Istruzione, formazione e promozione della cultura e dell’arte
Una fondazione che intende sostenere finanziariamente, attraverso l’erogazione di borse di studio, la formazione di giovani indigenti che vogliono specializzarsi nel diritto dell’economia al fine di individuare la condizione di disagio economico del soggetto richiedente l’assegnazione della borsa di studio, può far riferimento per la definizione della condizione di svantaggio
economico ai limiti stabiliti per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie dalla normativa a tutela del diritto allo studio universitario, che prevede l’applicazione dei criteri I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs. n. 109/1998 (ris. 17.7.2009, n. 186).

Soci, associati e simili – Le finalità di solidarietà sociale non si intendono realizzate se le predette cessioni di beni e prestazioni di servizi sono rese a beneficio:
• di soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, loro parenti entro il terzo grado ed loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;
• a meno che tali soggetti si trovino nella predetta condizione di persone svantaggiate.
Attività verso pagamento
Non è incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento. Sempre che attraverso il pagamento non si realizzi, accanto all’intento solidaristico, anche un fine di lucro (Cass. 9.10.2008, n. 24883).
Art. 10, c. 1, lett. b, e cc. 2-4, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, par. 1.4

ATTIVITÀ CONNESSE
Oltre alle attività istituzional, rientranti tra nei settori previsti ed aventi i prescritti requisiti di solidarietà sociale, gli enti che vogliono assumere la qualifica di ONLUS possono esercitare le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Attività analoghe a quelle istituzionali – Si considerano direttamente connesse le attività statutarie:
• di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sporti dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili;
• svolte in assenza delle condizioni previste ai fini del requisito delle finalità di solidarietà sociale, cioè svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli previsti, compresi gli associati e simili.
Attività accessorie – Si considerano direttammente connesse le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, come, ad esempio, la vendita di depliant all’interno di musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione, o l’attività di preparazione del personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (circ. 26.6.1998, n. 168/E).
Condizioni – L’attività direttamente connessa non deve potersi configurare come attività commerciale esercitabile separatamente dall’attività istituzionale (ris. 21.5.2001, n. 75/E) e può essere svolta a condizione che in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascun settore siano rispettate le seguenti condizioni
• le attività connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali;
• i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
Art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, parr. 1.5

REQUISITI STATUTARI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE
Ai fini dell’assunzione della qualifica di ONLUS lo statuto dell’ente deve prevedere le seguenti clausole relative all’organizzazione.
Rapporto associativo – Lo statuto deve contenere:
• la previsione del trattamento paritetico nel rapporto associativo e nelle modalità associative, diretto a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
• l’esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
• la previsione espressa del diritto di voto, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Tale condizione non si applica alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Uso della qualifica ONLUS – Lo statuto deve prevedere l’uso, nella denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS (circ. 22.1.1999, n. 22/E)
Tale condizione non si applica agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
Bilancio o rendiconto – Lo statuto deve prevedere l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Art. 10, c. 1, lett. g-i, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, parr. 1.6-1.9

REQUISITI STATUTARI RELATIVI AL PATRIMONIO
Ai fini dell’assunzione della qualifica di ONLUS lo statuto dell’ente deve prevedere le seguenti clausole relative al patrimonio.
Divieto di distribuzioni – Lo statuto deve prevedere:
• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione;
• a meno che la distribuzione sia prevista dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che fanno parte della medesima struttura unitaria.
Fattispecie equiparate alle distribuzioni – Per disposizione antielusiva (suscettibile di richiesta di disapplicazione: ris. 10.9.2002 n. 294/E), si considerano distribuzioni indirette di utili o di avanzi di gestione tutte le operazioni poste in essere dalle ONLUS che prevedano condizioni di maggior favore rispetto al mercato, quali:
• le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità: a) soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti gli orgnismi amministrativi e di controllo; b) coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne facciano parte; c) coloro che effettuano erogazioni liberali a favore della ONLUS; d) parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dei predetti soggetti; e) società direttamente o indirettamente controllate o collegate, dai predetti soggetti;
Vantaggi onorifici
La predetta equiparazione non si applica nel caso di cessioni e prestazioni relative alle attività statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore economico modico.
• l’acquisto di beni o servizi a fronte di corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,  sono superiori al loro valore normale;
• la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di compensi superiori a quelli massimi stabiliti dalle leggi in materia;
• la corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi per prestiti che superino di 4 punti il tasso ufficiale di sconto;
• la corresponsione ai dipendenti di salari o stipendi che superino del 20% quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche.
Impiego degli utili – Lo statuto deve prevedere l’obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse. L’obbligo può essere assolto anche con la costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.
Devoluzione del patrimonio – Lo statuto deve prevedere l’obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, L. n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Perdita della qualifica di ONLUS
L’obbligo di devoluzione del patrimonio sussiste anche in caso di mera perdita della qualifica di ONLUS, ma limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica di ONLUS (circ. 31.10.2007, n. 2007, n. 59).
Art. 10, c. 1, lett. c-f, e c. 6, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, par. 1.6

ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE UNICA
I soggetti che intendono ottenere la qualifica di ONLUS (tranne le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali) devono chiedere l’iscrizione nell’anagrafe unica istituita presso il Ministero delle finanze (Provv. Ag. Entr. 29.12.2003; ris. 18.9.2001, n. 130/E).
Articolazioni periferiche
Le articolazioni periferiche devono iscriversi autonomamente quando hanno autonoma soggettività tributaria; ciò si verifica quando sussistono marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile (circ. 31.10.2007, n. 59).
A tal fine, è necessario presentare un’apposita comunicazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente (che è responsabile del controllo, D.M. n. 266/2003), corredata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti (è possibile, in alternativa, inviare una copia dello statuto o dell’atto costitutivo entro trenta giorni dalla data di redazione, di autenticazione o registrazione).
Qualora entro quaranta giorni dal ricevimento dalla comunicazione la direzione regionale non fornisca una risposta (positiva o negativa) l’ente si intende iscritto con la formazione del silenzio-assenso. La risposta negativa, così come il provvedimento di cancellazione, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria (circ. 26.2.2003, n. 14/E; circ. 16.5.2005, n. 22), è impugnabile, con ricorso alla Commissione tributaria competente (peraltro, ad avviso del TAR Lazio, sent. 16.11.2004, n. 13087, la giurisdizione sui provvedimenti di cancellazione è del TAR). Alla medesima direzione devono essere comunicate eventuali successive modifiche che comportino la perdita della qualifica di ONLUS.
La direzione regionale delle entrate, constatato il venire meno del carattere di ONLUS, può emettere un provvedimento di cancellazione (impugnabile), con irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative (artt. 27 e 28, D.Lgs. n. 460/1997):

Applicazione dei benefici fiscali in assenza dei requisiti
Svolgimento di attività diverse da quelle espressamente consentite ad eccezione di quelle direttamente connesse
Distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, anche in forma indiretta

da € 1.033
  a € 6.197

Omissione delle comunicazioni obbligatorie

da € 103
a € 1.033

Abuso della denominazione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o
dell’acronimo ONLUS, o di altre parole anche in lingua straniera atte a trarre in
inganno

da € 310
a € 3.099

Art. 11, D.Lgs. n. 460/1997; artt. 1-5, D.M. 18.7.2003, n. 266; circ. 26.6.1998 n. 168, par. 2

ENTI ESCLUSI
Non possono assumere la forma di ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, le fondazioni bancarie, le pro-loco, i partiti e movimenti politici, le associazioni di categoria, i sindacati.
Qualora il soggetto che chiede l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti o società commerciali o enti pubblici, è necessario verificare il ruolo di tali soci nell’ambito del soggetto e la qualifica di ONLUS va esclusa qualora tali soci esercitino una influenza dominante, circostanza che si presume quando tali soci sono in numero prevalente (ris. 28.12.2004, n. 164).
Art. 10, c. 10, D.Lgs. n. 460/1997

ENTI CHE SONO ONLUS IN FORZA DI LEGGE
Sono in ogni caso considerate ONLUS dalla legge, indipendentemente dal possesso dei requisiti relativi ai settori di attività e alle finalità di solidarietà sociale, nonché di quelli relativi alle clausole statutarie in materia di organizzazione e patrimonio, ma a condizione che siano rispettate la struttura e le finalità loro proprie:
• le cooperative sociali e i consorzi formati al 100% di cooperative sociali (L. n. 381/1991);
• le organizzazioni non governative riconosciute idonee (ai sensi della L. n. 49/1987);
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome (di cui all’art. 6, L. n. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali;
Organizzazione di volontariato cancellata dai registri regionali
Se un’associazione di volontariato è cancellata dai registri regionali previsti dalla legge, poiché svolge l’attività a livello nazionale, non è più ONLUS “di diritto” e quindi ha la qualifica solo se si conforma alle clausole statutarie previste per le ONLUS (circ. 22.1.1999, n. 22/E).
• gli enti ecclesiastici che abbiano stipulato accordi con lo Stato (circ. 22.1.1999, n. 22/E).
Art. 10, cc. 8, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998 n. 168, par. 1.10

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

1 COMMENTO

  1. Salve,può una Onlus investire in strumenti finanziari devolvendo gli utili derivanti da tali investimenti per le finalità sociali per le quali è stata costituita?

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