Transazioni commerciali, dall’1 gennaio 2013 pagamenti in 30 giorni

Solo in casi eccezionali il termine può arrivare a 60 giorni, sempre che l’accordo sia espresso in forma scritta e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore. Prevista inoltre una maggiorazione dell’1% degli interessi legali moratori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15
novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 19
con il quale viene recepita in Italia la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio
2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
in attuazione della delega prevista dallo Statuto delle imprese.

Dal 1° gennaio
2013
, il termine di 30 giorni indicato nei
contratti tra le imprese, che è stato anticipato rispetto a quello fissato dalla
Direttiva per il 16 marzo, potrà essere derogato fino a un massimo di 60 giorni,
sempre che l’accordo sia in forma espressa
ovvero per iscritto e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore.
Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione sarà possibile fissare un termine legale di pagamento fino a un
massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche che svolgono attività
economiche di natura industriale o commercial
e, offrendo merci o servizi sul
mercato; per gli enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria
. A eccezione di tali casi, viene lasciata facoltà alle
parti di concordare, anche in questo caso in forma scritta, un termine
superiore a 30 giorni ma comunque non superiore a 60 giorni, se questo termine
risulta oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o
da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.

Il decreto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede inoltre una maggiorazione del tasso degli interessi
legali moratori
, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato
dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento.

Anche tra
imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al
tasso Bce maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono
concordare l’applicazione di un tasso diverso.

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