Tra gli strumenti anticrisi ritorna la Tremonti

In dettaglio le misure che la “manovra d’estate” mette in campo a favore del sistema produttivo

Il Dl n. 78 dell’1 luglio 2009 introduce diverse disposizioni di interesse per famiglie e imprese. Oltre alle azioni facenti parte del pacchetto lavoro (si va dal premio occupazione per le aziende che impiegano i lavoratori cassintegrati in progetti di formazione o riqualificazione, all’erogazione di sussidi per le finalità di auto-impiego dei lavoratori), centrale è sicuramente la riproposizione dell’agevolazione Tremonti, giunta così alla sua terza edizione.


In arrivo, poi, il sistema di “Export banca” a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese per le quali c’è l’assistenza della garanzia di Sace spa. Novità anche nel campo delle compensazioni fiscali, con la possibilità di effettuare la compensazione del credito annuale Iva o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori ai 10.000 euro annui, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Bisognerà attendere, in ogni caso, l’inizio del 2010 per l’effettiva operatività di tali nuove disposizioni sulle compensazioni.


Durante il percorso di conversione del decreto sono state, poi, introdotte ulteriori misure a favore delle imprese, quali un regime di detassazione quinquennale a fronte degli aumenti di capitale delle società fino a 500.000 euro e, per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, una riduzione degli oneri bancari.


Detassazione per i nuovi investimenti
L’art. 5 del decreto legge introduce, per sostenere nell’attuale periodo di forte crisi l’export dei prodotti italiani all’estero, l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento e fino al 30 giugno 2010.


La norma in esame prevedeva, inizialmente, che l’esclusione valesse a decorrere dal periodo d’imposta 2010. A seguito del maxiemendamento proposto in sede di conversione è, invece, stabilito che l’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Pertanto, la Tremonti-ter si applicherà nel 2009 anche se il beneficio fiscale sarà riconosciuto in sede di saldo delle imposte sui redditi, quindi a metà 2010.


Ritorna, così, seppur modificato, il meccanismo agevolativo previsto, da ultimo, dalla legge 383/01.


Il beneficio era allora concesso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e si concretizzava nell’abbattimento del reddito di un importo pari al 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedeva la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Si evince subito che, nella nuova versione, la Tremonti-ter non dipende dall’incremento della spesa per investimenti rispetto ai precedenti periodi d’imposta e non è rivolta a tutti, ma solo ai titolari di reddito di impresa.


Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del beneficio, la norma si limita a richiamare gli investimenti in macchinari e apparecchiature


di cui alla divisione 28 della classificazione Istat 2007. Si tratta, in particolare, di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Nella richiamata divisione della classificazione delle attività economiche si ritrovano apparecchi fissi, mobili o portatili, a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile o per uso agricolo, comprese alcune apparecchiature speciali per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.


Sono esclusi dalla divisione i prodotti in metallo per usi generali, apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati e di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell’energia elettrica e veicoli a motore per uso generico (v. riquadro).



Investimenti agevolabili
Divisione 28 – Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.:


28.1 Macchine di impiego generale



  • motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli);



  • apparecchiature fluidodinamiche;



  • altre pompe e compressori;



  • altri rubinetti e valvole;



  • cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici).


28.2 Altre macchine di impiego generale:



  • forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento;



  • macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;



  • macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche);



  • utensili portatili a motore;



  • attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;



  • altre macchine di impiego generale N.C.A. (bilance e macchine automatiche


per la vendita e la distribuzione, macchine e apparecchi per le industrie chimiche,


petrolchimiche e petrolifere, macchine automatiche per la dosatura, la


confezione e per l’imballaggio, macchine di impiego generale ed altro materiale


meccanico).


28.3 Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura:



  • macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (trattori agricoli, altre macchine


per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia).


28.4 Macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili:



  • macchine utensili per la formatura dei metalli;



  • altre macchine utensili (macchine per la galvanostegia, altre macchine utensili


incluse parti e accessori n.c.a.).


28.9 Altre macchine per impieghi speciali:



  • macchine per la metallurgia;



  • macchine da miniera, cava e cantiere;



  • macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco;



  • macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio;



  • macchine per l’industria della carta e del cartone;



  • macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma;



  • macchine per impieghi speciali N.C.A. (macchine per la stampa e la legatoria,


robot industriali per usi molteplici, apparecchi per istituti di bellezza e centri


di benessere, apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei,


giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento, apparecchiature


per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote).



È chiaramente richiesto che, al fine dell’accesso all’agevolazione, i macchinari e le apparecchiature devono essere “nuovi” di fabbrica.


Null’altro è specificato per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei beni, ossia se è possibile anche ammettere la formula del leasing o del noleggio.


Inoltre, la norma non pone alcun vincolo con riferimento all’operatività dell’impresa prima della sua entrata in vigore.


Una disposizione specifica è prevista per le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Per tali imprese si subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.


È riproposta, poi, la clausola antielusiva della vecchia Tremonti.


L’incentivo fiscale è, infatti, revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. A tale disposizione si aggiunge, quale ulteriore ipotesi di revoca, la circostanza in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (See).


Regime fiscale per gli aumenti di capitale
Come anticipato, la versione originaria del decreto legge ha visto, con il maxi-emendamento proposto durante i lavori di conversione, l’introduzione, all’art. 5, di ulteriori disposizioni a favore delle imprese. In particolare, il comma 3-ter stabilisce che per gli aumenti di capitale effettuati dalle società di capitali e di persone fino a 500.000 euro e perfezionati dalle persone fisiche mediante conferimenti (artt. 2342 e 2464 cod. civ.) si presume un rendimento del 3% annuo. Tale rendimento è escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di effettuazione dell’operazione e per i quattro periodi di imposta successivi.


Al fine dell’operatività del regime è necessario che i conferimenti siano effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.


Il comma 3-quater dispone, inve ce, che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme all’Abi, provvede a stipulare un’apposita convenzione per favorire l’applicazione, da parte degli istituti di credito, di minori oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria. La convenzione interverrà anche sui tempi di pagamento degli importi dovuti e dovrà tenere conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.


Ammortamento dei beni strumentali di impresa
Di rilievo per le imprese è anche la disposizione contenuta nell’art. 6 del decreto legge. La norma dispone, entro il 31 dicembre 2009, la revisione in aumento dei coefficienti d’ammortamento dei beni strumentali a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. Tale revisione verrà compensata con diversi coefficienti “per i beni industrialmente meno strategici”. Trova così avvio la più volte annunciata modifica dei coefficienti tabellari che risalgono al 1988 (Dm 31 dicembre 1988) e che non tengono conto della mutata incidenza sui processi produttivi di beni particolari, come quelli a più avanzata tecnologia, sottoposti a un rapido processo di obsolescenza.


Operatività dell’impresa in un giorno
L’art. 23, comma 13, ha previsto una proroga dell’entrata a regime della “Comunicazione unica”, di cui all’art. 9 del Dl n. 7/07, fissandola alla data dell’1 ottobre 2009.


Pertanto, il periodo transitorio di sei mesi decorrerà da tale nuova data (e non più dai 60 giorni succe ssivi all’entrata in vigore del decreto di approvazione del modello) con la conseguenza che la piena operatività si dovrà avere a partire dal primo aprile 2010.


Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 9 del Dl n. 7/07, tutti gli atti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali sono sostituiti da una semplice comunicazione alle camere di commercio competenti. In particolare, la comunicazione unica assolve a diversi adempimenti. Oltre alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, il modello contiene la domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea, nonché la domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini Inail e Inps e la domanda d’iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa artigiana nel relativo albo.


Sostegno all’internazionalizzazione


All’art. 8, rubricato “sistema Exportbanca”, è prevista l’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di decreti che autorizzeranno e disciplineranno le attività di Cassa depositi e prestiti spa al servizio di Sace spa, in modo da dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di “Export banca”. Tra le operazioni di interesse pubblico, che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti spa, con l’utilizzo dei fondi previsti all’art. 5, comma 7, lett. a), del Dl 269/03, rientrano, anche, le azioni per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace spa.


Inoltre, saranno definite le modalità e i criteri per l’espletamento delle operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della Sace anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.


Le risorse utilizzabili deriveranno dai fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.



Compensazioni crediti fiscali
Infine, meritano un accenno le nuove regole per la compensazione dei crediti di imposta nel modello F24. La manovra d’estate introduce, infatti, nuovi vincoli all’utilizzo di eccedenze Iva con l’obiettivo di favorire una maggiore liquidità delle imprese e contrastare l’evasione riscontrata in queste operazioni.


La novità più significativa riguarda il momento a partire dal quale i contribuenti possono compensare l’eccedenza Iva annuale. Attualmente, l’imposta sul valore aggiunto, come ogni altro credito tributario, può essere compensata, a prescindere dall’importo, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui sono indicati i crediti. Dal 2010, invece, la tempistica delle compensazioni sarà diversa a secondo dell’importo. Le compensazioni Iva fino a 10.000 euro l’anno continuano a seguire le regole ordinarie fino ad oggi in vigore. Mentre per importi superiori a 10.000 euro annui, occorre attendere il 16 del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge. Ciò consentirà all’amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.


Inoltre, è previsto l’aumento a 700.000 euro, mediante apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del limite annuo per le compensazioni di crediti d’imposta e oneri contributivi.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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