Tirocini formativi e di orientamento

Come si disciplinano i rapporti di tirocinio. Chi può accedervi, per quanto tempo e in quale modalità.

Dal 1° gennaio di quest’anno, per via dell’autorizzazione normativa concessa alla Fondazione Lavoro quale Agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro, anche i Consulenti del lavoro accompagneranno i giovani alla ricerca della prima occupazione e i disoccupati a ritrovare l’attività lavorativa perduta, attraverso la possibilità di predisporre, direttamente dal proprio studio, percorsi di Tirocini formativi e di orientamento, rivolti a disoccupati ovvero soggetti alla ricerca di prima occupazione, con il supporto e l’autorizzazione della stessa Fondazione che, a norma di legge, sovrintenderà alla corretta attuazione di tali percorsi.

Ma in pratica, cos’è un tirocinio?
“Il Tirocinio è un’esperienza effettiva presso un’azienda o uno studio professionale per un periodo, a seconda del soggetto, variabile da quattro a ventiquattro mesi numero massimo di tirocini attivabili che varia a seconda degli occupati in azienda, con lo scopo di consentire al tirocinante un vero e proprio percorso lavorativo, attraverso uno stage pratico, e senza alcun obbligo retributivo, se non limitato al rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, ma con la necessità di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e di comunicare preventivamente l’inizio del tirocinio tramite Unilav e presso le sedi Inail territorialmente competenti”.

Insomma, un vera e propria occasione di lavoro che, se sfruttata, potrà trasformarsi nel futuro lavorativo del tirocinante. Una prima esperienza di collocamento privato, che sarà poi il futuro dello sviluppo del mercato del lavoro in Italia, che passa dagli studi dei Consulenti del lavoro. Il tirocinio formativo, soprattutto in questo periodo di crisi lavorativa, è diventato un vero e proprio strumento di ingresso nel mondo del lavoro visto che, e le percentuali parlano chiaro, la maggior parte di essi vengono poi trasformati, dalle aziende ospitanti, in veri e proprie opportunità lavorative considerando, appunto, il tirocinio un vero e proprio percorso di verifica delle capacità lavorative del tirocinante.

“Con l’autorizzazione normativa – come sottolineato dal Presidente della Fondazione Lavoro, Mauro Capitanio – i consulenti del lavoro delegati dalla Fondazione potranno, ora, con il nostro aiuto realizzare on line percorsi formativi per le aziende diventando, di fatto, il primo esperimento di collocamento privato così come previsto dalla riforma. Il percorso è molto semplice, considerato che i consulenti delegati accederanno direttamente on line sulla loro pagina tirocini, compileranno il progetto, ne esplicheranno gli obiettivi ed il progetto sarà pronto per essere firmato dalle parti”.

Insomma, niente più file ai Centri per l’Impiego né farraginose operazioni e fotocopie per l’inoltro degli stessi agli Enti competenti, Regione e Direzione provinciale del Lavoro. Ad oggi sono stati quasi mille i tirocini attivati dai consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione, e diverse sono le richieste per l’attivazione della delega: condizione indispensabile per il professionista che vorrà realizzare progetti direttamente dalla propria scrivania. Un percorso semplice, quello dell’attivazione della delega, ma obbligatorio, visto che il consulente delegato potrà esercitare tutte le attività riservate, per legge, alla Fondazione Lavoro in materia di ricerca, selezione del personale e, ora, dei tirocini formativi. Previsto dal D.M. n. 142/98, regolamento che attua i principi previsti dalla Legge n. 196/97, il progetto di tirocinio è diventato uno degli strumenti maggiormente utilizzato dai datori di lavoro per permettere ai giovani di entrare a contatto con il mondo del lavoro, ma anche per dare una possibilità di ritrovare il posto di lavoro a chi, per diverse ragioni, lo ha perso. Una serie di domande e risposte, riusciranno a tracciare meglio l’identikit del tirocinio formativo di orientamento.

Qual è la normativa sui tirocini?
I tirocini formativi e di orientamento sono regolati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’art. 18 che dispone l’utilizzo di “Tirocini formativi e di orientamento” e dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

Quali sono i limiti numerici per effettuare i tirocini?
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti seguenti:
– aziende, Enti o studi professionali con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
– aziende, Enti o studi professionali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; – aziende, Enti o studi professionali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore a 10%.

Quali sono le finalità dei tirocini?
I tirocini si realizzano per momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Ma possono anche riguardare veri e propri percorsi di inserimento nel mondo del lavoro per disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori svantaggiati.

Quali sono i soggetti di un tirocinio formativo?
I soggetti per la realizzazione di un tirocinio formativo e di orientamento sono tre:
– il soggetto promotore (Fondazione Lavoro);
– il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato);
– il tirocinante.

A chi si rivolge (tirocinanti) un progetto di tirocinio, e per quanto tempo?
– Studenti che frequentano la scuola secondaria, allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 6 mesi;
– lavoratori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità: massimo 6 mesi;
– Studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo 12 mesi;
– persone svantaggiate ai sensi del comma 1, articolo 4, legge n. 381/1991, con l’esclusione dei soggetti individuati nei successivi punti (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663);
– soggetti portatori di handicap: massimo 24 mesi.

È possibile effettuare tirocini con soggetti non di nazionalità italiana?
Si purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Si possono concedere benefit o rimborsi ai tirocinanti?
La norma non prevede un obbligo, in tal senso, ma l’azienda ospitante potrà riconoscere sia benefit che rimborsi, applicando le sole ritenute fiscali previste dalla normativa.

Quali sono gli obblighi del tirocinante?
Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene alle informazioni o conoscenze sui processi aziendali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Chi sono i referenti del tirocinante?
Innanzitutto il tutor aziendale, designato dal soggetto ospitante, a cui farà riferimento per ogni esigenza inerente il periodo di tirocinio.
E poi il tutor esterno, rappresentato dal consulente delegato che trasmette il progetto di tirocinio alla Fondazione Lavoro, il quale periodicamente comunicherà con il soggetto ospitante per analizzare le risultanze e le funzionalità del tirocinio.

È possibile interrompere un progetto di tirocinio prima del decorso dei termini?
Sicuramente, sia da parte del soggetto ospitante che del tirocinante. In questo caso dovrà essere data opportuna comunicazione alla Fondazione Lavoro.

L’azienda ospitante è responsabile per eventuali danni provocati dal tirocinante?
Sicuramente il soggetto ospitante è responsabile di tutte le attività del tirocinante. In merito a eventuali danni, la norma stabilisce che è obbligatoria la stipula di una polizza fideiussoria di responsabilità civile contro terzi.

 



(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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