Società in perdita sistematica, le istruzioni delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha previsto la disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo per i soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi incluse nel provvedimento.

Non si applica la disciplina delle società in perdita sistematica (Società di comodo) ai soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi previste dal provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate
dell’11 giugno 2012. Le società interessate non devono, quindi, presentare alcuna istanza d’interpello poiché è automatica la disapplicazione
delle disposizioni sulle società in perdita sistematica, previste dal Dl n. 138/2011.

Insieme al provvedimento, la circolare n. 23/E fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina e sulla gestione delle relative istanze di disapplicazione.
In
particolare, il documento di prassi prevede che le società in perdita sistematica beneficino sia delle cause di esclusione
previste per le società non operative
, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso dall’Agenzia.

Vediamo cosa stabilisce il provvedimento. Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta
consecutivi
e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e
nel
terzo dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. Il provvedimento individua undici situazioni oggettive per le quali viene automaticamente
disapplicata la nuova disciplina senza l’onere di presentazione della relativa istanza di
disapplicazione. Inoltre, il provvedimento prevede due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative.

Il documento di prassi chiarisce in primo luogo che le
società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le
società non operative, sia delle cause di disapplicazione
automatica indicate nel provvedimento
dell’Agenzia. Va sottolineato, però,
che le prime riguardano solo i periodi d’imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (a fronte di un intervallo di osservazione di tre periodi d’imposta in
perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul successivo quarto periodo), mentre le seconde valgono soltanto nell’arco del triennio di osservazione (il verificarsi di una
delle situazioni previste dal provvedimento interrompe tale periodo di osservazione).

Sia nel caso in cui la società beneficia di una causa di esclusione,
sia
in quello in cui sono
presenti cause di disapplicazione automatica, gli acconti per il periodo di prima
applicazione della nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinar
i.

Le società interessate che non rientrano né nelle cause di
esclusione né in quelle di disapplicazione automatica devono presentare istanza di
disapplicazione della disciplina sulle società in
perdita sistematica.
L’istanza
deve contenere l’indicazione del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione
, oltre che di quello nel quale le situazioni oggettive che la
giustificano si sono verificate. Sono inammissibili le istanze che riguardano periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che il periodo d’imposta non sia compreso
nel
triennio di osservazione.

Infine, se i soggetti interessati intendono
presentare istanza di disapplicazione sia in
relazione alla disciplina sulle società in perdita sistematica
sia
in merito a quella sulle
società non operative devono farlo separatamente.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome