Sicilia, ai nastri di partenza il credito di imposta per i nuovi investimenti

Proseguono nella Regione le azioni per il decollo del credito di imposta a favore degli investimenti produttivi previsti dalla Lr 17.11.2009, n. 11 nelle imprese delle attività estrattive, manifatturiero, turismo, servizi legati all’information-technology agroalimentare, pesca e acquacoltura.

Il 17 novembre scorso è stata sottoscritta una
Convenzione tra la Regione Sicilia e l’Agenzia delle Entrate per
effetto della quale la Sogei (Società del Ministero
dell’Economia) dovrà predisporre, entro quattro
mesi, il supporto informatico adeguato alle procedure da compiersi per
l’accesso al beneficio.
Il forte valore strategico dell’intervento in questione per
l’economia locale ha comportato la decisione da parte della
stessa Regione di anticipare i fondi necessari per
l’erogazione dei relativi contributi, in attesa
dell’assegnazione, da parte dello Stato, delle
disponibilità delle risorse Fas a titolarità
regionale (priorità 6 “Competitività e
sviluppo delle attività produttive” inserita nel
già approvato piano di riparto). Per la prima
annualità i fondi stanziati sono pari a 120 milioni di euro
,
riservati per il 50% alle imprese del settore
manifatturiero
(60 milioni di euro), per il 20%
alle imprese ubicate nei territori agricoli svantaggiati

(24 milioni di euro) e per la quota residua (36 milioni di euro) alle
imprese degli altri settori ammissibili.
I criteri per l’erogazione delle agevolazioni, le percentuali
e le limitazioni di applicazione sono stati chiaramente definiti
nell’ambito della stessa legge istitutiva
dell’aiuto.

Soggetti beneficiari
Destinatarie del credito di imposta regionale sono le imprese, comprese
quelle artigiane, operanti nei settori delle attività
estrattive
(limitatamente all’estrazione di
pietre ornamentali e da costruzione, di argilla e caolino, di pomice e
di altri minerali e prodotti di cava, nonché produzione di
sale), manifatturiere (con esclusione
fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei
combustibili nucleari), turismo, servizi
legati all’information-technology
(informatica,
ricerca), agroalimentare concernente la
trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca
e dell’acquacoltura.
Per il settore della trasformazione e commercializzazione agricola i
programmi di spesa possono essere presentati dalle sole Pmi.
Sono sempre escluse le imprese in difficoltà ai sensi degli
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà”, le imprese che operano nei settori
dell’industria carbonifera, dell’industria
siderurgica, delle fibre sintetiche (di cui agli Allegati I e II degli
“Orientamenti in materia di aiuti di stato a
finalità regionale 2007-2013”), le imprese
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo,
nonché i grandi progetti d’investimento.
Non potranno, inoltre, essere agevolati i progetti di investimento
effettuati dalle imprese del settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, incluse quelle agricole, che
realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con
riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli, qualora le
spese ammissibili eccedano i 25 milioni di euro, o se
l’importo effettivo dell’aiuto supera i 12 milioni
di euro.  

Intensità delle agevolazioni
L’intensità del credito d’imposta
è espressa in percentuale rispetto ai
massimali di intensità di aiuto comunitari e a seconda della
natura delle imprese e dei settori in cui esse operano

(v. tavola più avanti).
Per le Pmi operanti nel settore della trasformazione dei
prodotti agricoli
di cui all’Allegato I del
Trattato Ce, ubicate in zone agricole svantaggiate, l’aiuto
è pari all’85%
dei massimali di
intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
In tutti gli altri casi, la percentuale di aiuto è fissata
all’80% dei massimali di intensità di aiuto
previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese:

  • dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
    regionale per il periodo 2007-2013;
  • dalla tabella di cui all’Allegato II al
    Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo
    al Fondo europeo per la pesca;

Per le Pmi operanti nel settore della trasformazione dei
prodotti agricoli, si farà riferimento:

  • agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
    settore agricolo e forestale 2007-2013, se il prodotto trasformato
    rientra tra quelli di cui all’Allegato I del Trattato CE;
  • alla Carta italiana degli aiuti a finalità
    regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non
    rientra tra quelli di cui all’Allegato I.

Le intensità di aiuto sono, tuttavia, diversamente
determinate nell’ipotesi di PMI derivanti da processi di
concentrazione di due o più imprese esistenti. In questo
caso, la percentuale di aiuto potrà essere pari al 90%, 95%
o 100% delle intensità massime previste per le PMI a seconda
del numero di dipendenti o del valore del fatturato complessivo delle
società partecipanti al processo di concentrazione (v. tavola
sotto).
In particolare, l’aiuto è pari al:

  • 90% delle intensità
    massime applicabili, in caso di addetti da 10 a 150 o fatturato da 2 a
    30 milioni;
  • 95% della misura massima, nel
    caso di addetti da 151 a 199 o fatturato da 30 a 40 milioni;
  • 100%, nel cado di addetti da
    200 a 249 o fatturato da 40 a 50 milioni.

La misura
dell’agevolazione

Categoria
di imprese beneficiarie

Percentuali
effettive di aiuto

Percentuali
effettive di aiuto in caso di concentrazione

Pmi operanti nel settore
della trasformazione dei prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del Trattato CE, ubicate in zone agricole
svantaggiate

Pmi: 42,50%

Pmi: 45% – 47,50% – 50%

Imprese operanti nel
settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi
nell’Allegato I del Trattato che istituisce la
Comunità europea in prodotti compresi nel medesimo Allegato

Pmi: 40%

Pmi: 45% – 47,50% – 50%

Imprese operanti nel
settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi
nell’Allegato I del Trattato che istituisce la
Comunità europea in prodotti non compresi
nell’Allegato I

Pi: 40%
Mi: 32%

Pi: 45% – 47,50% – 50%
Mi: 36% – 38% – 40%

Imprese operanti nel
settore della trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del
Trattato che istituisce la Comunità europea

Pmi: 48%
Imprese con meno di
750 dipendenti e/o
fatturato inferiore a
200 mio Eur: 24%

Pmi: 54% – 57% – 60%

Altre imprese
(attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei
servizi)

Pi: 40%
Mi: 32%
Gi: 24%

Pi: 45%- 47.5% – 50%
Mi: 36% – 38% – 40%

Al fine di poter fruire delle percentuali di aiuto
più alte previste per le operazioni di concentrazione, la
normativa definisce la concentrazione come la costituzione di
un’unica nuova impresa per effetto
dell’aggregazione di più imprese mediante fusione
o l’incorporazione di una o più imprese da parte
di altra impresa. La concentrazione si considera realizzata anche
attraverso:

  • l’acquisizione del controllo di
    società, ai sensi dell’art. 2359 del codice
    civile;
  • la partecipazione finanziaria al fine di esercitare
    l’attività di direzione e coordinamento ai sensi
    degli articoli da 2497 a 2497septies del codice civile;
  • la costituzione del gruppo cooperativo previsto
    dall’articolo 2545 septies del codice civile.

Il processo di concentrazione deve essere avviato dopo
l’entrata in vigore della legge regionale istitutiva del
credito di imposta in commento e ultimato alla data di presentazione
dell’istanza. In ogni caso, la domanda di agevolazione
potrà essere presentata entro e non oltre dodici mesi dalla
data di ultimazione del processo di concentrazione. Al riguardo, si
evidenzia che, la concentrazione si intende avviata nei casi di fusione
e di fusione per incorporazione con l’ultima iscrizione del
progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo dove hanno
sede le società partecipanti. La concentrazione
dovrà avere una durata di almeno cinque anni dalla data di
conclusione del relativo processo.
Le imprese partecipanti alla concentrazione devono avere stabile
organizzazione in Stati membri dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni.
Inoltre, la concentrazione non  potrà interessare
imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile ovvero che siano
direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica,
tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari.

Investimenti agevolabili
Sono agevolabili i nuovi investimenti in beni
strumentali dell’impresa, effettuati entro il termine del 31
dicembre 2013
, destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
regionale.
Gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti
categorie:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento di uno stabilimento esistente
    (inteso come aumento della capacità produttiva di quello
    esistente o aggiunta di macchinari tesi ad aumentare la
    capacità produttiva);
  • diversificazione della produzione di uno
    stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi
    ;
  • cambiamento fondamentale del processo di
    produzione complessivo di uno stabilimento esistente
    .

È, inoltre, necessario rispettare le soglie minime
e massime di investimento ammissibile fissate dalla legge. Per le imprese
del settore del turismo
, l’importo
dell’investimento non può essere inferiore
ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni
, per
le altre imprese è
così determinato:

  • microimprese, anche artigiane:
    non inferiore ad euro 50.000 e non
    superiore ad euro 500.000;
  • piccole imprese: non inferiore
    ad euro 100.000 e non superiore ad
    euro 1 milione
    ;
  • medie e grandi imprese: non
    inferiore ad euro 500.000 e non superiore
    ad euro 4 milioni.

Fermo restanti i limiti minimi di spesa appena elencati,
nell’ipotesi di Pmi derivanti da operazioni di
concentrazione, la soglia superiore è fissata a 8 milioni di
euro.
Al fine di poter beneficiare del credito di imposta, i nuovi
investimenti in beni materiali ed immateriali devono rientrare nei beni
di cui agli articoli 102, 102 bis e 103 del Dpr 917/86.
A titolo meramente esemplificativo, trattasi di:

  • attrezzatura varia e minuta;
  • impianti e macchinari specifici;
  • impianti e macchinari generici;
  • costruzioni leggere, tettoie e baracche;
  • beni immobili.

Non sono agevolabili le spese relative all’acquisto
di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali, autocarri
derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di mobili e macchine
ordinarie di ufficio (come individuati nella tabella dei coefficienti
di ammortamento approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro
delle finanze).
È possibile sostenere gli investimenti anche con la modalità
della locazione finanziaria
. In questo caso, si assume
il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
senza comprendere le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di
terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la
data prevista di completamento del progetto di investimento (tre anni
per le Pmi).
I costi di investimento in attivi immateriali derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di
brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono
ammissibili, per le grandi imprese, solo fino al 50%
dell’investimento complessivo finanziabile.  
Per i terreni e gli immobili bisognerà considerare il limite
del 25% del costo complessivo del progetto d’investimento
proposto.
Non sono assolutamente finanziabili, oltre ai beni usati (i beni
devono, infatti, essere nuovi), gli investimenti di sostituzione, in
immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi
(come, ad esempio, i costi di pubblicità e ricerca) e
l’avviamento dell’impresa.
Per quanto riguarda il requisito della novità del bene, la
Regione ha chiarito che sono esclusi dall’agevolazione i beni
a qualunque titolo già utilizzati. Tuttavia, il requisito
della novità sussiste anche nel caso in cui
l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia
né il produttore, né il rivenditore, a condizione
che il bene stesso non sia mai stato utilizzato né da parte
del cedente, né da alcun altro soggetto. Nella fattispecie
dei beni complessi autoprodotti, alla cui realizzazione ha concorso
anche un bene usato, il requisito della novità sussiste,
purché il costo del bene usato non superi il 20% del costo
complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che
incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo
derivativo, il cedente dovrà attestare che il valore del
bene usato non superi il 20% del costo complessivo.

Procedura per l’accesso alle
agevolazioni

Le domande di aiuto devono essere presentate, prima
dell’avvio dell’esecuzione dei progetti
d’investimento
, attraverso una apposita
procedura telematica all’Agenzia delle Entrate
.
Allo stato, non è ancora possibile presentare domanda,
bisognerà infatti attendere l’emanazione del
provvedimento che sancisce l’apertura dello sportello.
Nell’ambito dell’istanza, sono indicati, tra
l’altro, gli elementi identificativi dell’impresa,
l’ammontare complessivo dei nuovi investimenti netti, il
credito di imposta spettante. La domanda deve anche riportare i
contenuti della perizia giurata, da inviare a seguito
dell’ammissione all’agevolazione, con particolare
riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed
alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento
iniziale esso rientra (nuovo impianto, ampliamento, diversificazione,
cambiamento del ciclo produttivo).
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta le domande,
rilascia in via automatica la ricevuta attestante la presentazione
della richiesta di contributo. Dopo aver verificato il numero delle
istanze rientranti nella previsione annuale di fondi stanziati,
provvede ad inoltrare le domande ai competenti uffici del Dipartimento
delle attività produttive, del Dipartimento degli interventi
strutturali in agricoltura, del Dipartimento degli interventi per la
pesca. Questi, entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricezione delle domande da parte dell’Agenzia, emettono il
provvedimento di accoglimento o di diniego del contributo per la
mancanza di uno degli elementi previsti dalla normativa, o per
l’esaurimento dei fondi stanziati. In tale ultima
circostanza, le imprese potranno ripresentare l’istanza con
la nuova apertura dello sportello, conservando l’ordine di
priorità conseguito all’atto dell’invio
della prima domanda.
Bisognerà prestare particolare attenzione alla
pianificazione dell’investimento indicato nella domanda (anno
di presentazione dell’istanza e due anni immediatamente
successivi). Qualora gli investimenti pianificati non risultino
effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento,
l’impresa beneficiaria decade dall’intera
agevolazione.
Il credito di imposta spettante deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio
1997, n. 241 a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. In
particolare, la fruizione del credito è consentita
esclusivamente entro i limiti del credito d’imposta maturato
in ragione degli investimenti realizzati e, comunque, nel rispetto dei
limiti massimi pari al 30%, nell’anno di presentazione
dell’istanza, al 70% nell’anno successivo e al 100%
nel secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza.
La parte di credito eccedente i predetti massimali annui,
potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla
presentazione dell’istanza. Tuttavia, in caso di incapienza,
il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche
successivamente, purché non oltre il 31 dicembre 2015.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

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