Sconti fiscali per le imprese che innovano

Si va dall’esclusione dalla disciplina delle Esenzione del versamento dell’imposta di bollo, crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori.

Con la Circolare n. 16/E l’Agenzia delle Entrate ha
tracciaoto una mappa completa delle agevolazioni fiscali dedicate alle nuove imprese proiettate
nel futuro. Si va dall’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all’esenzione dal versamento dell’imposta
di bollo
, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni
Irpef e deduzioni Ires in favore
degli investitori.

Le Entrate precisano inoltre che, oltre
ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono
usufruire della detrazione del 19 per cento degli investimenti nelle
start-up innovative
anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le
imprese familiari.
Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25 per cento, sono
previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle
che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto
valore innovativo in ambito
energetico.

Il limite massimo di 500mila euro per periodo
d’imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale
sociale di una o più start-up innovative. Chi, per esempio, investe in due start-up
innovative calcolerà il limite di 500mila euro sommando gli investimenti fatti in entrambe le
società.

La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli
investimenti, ribadendo che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
possono beneficiare della deduzione del 20 per cento degli investimenti nelle start up
innovative
, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta.
La deduzione balza al 27 per cento per gli investimenti nelle start-up innovative a
vocazione sociale e in quelle
che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi
innovativi ad alto valore
innovativo in ambito energetico.

Inoltre, le start-up innovative
e gli incubatori certificati
che assumono a tempo indeterminato personale altamente
qualificato
(in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una
laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di
ricerca e sviluppo) accedono “con modalità semplificate” e in regime “de minimis” al
credito di imposta del 35% sui  costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a
condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso
di piccole e medie imprese).

Inoltre, la Circolare precisa che parte di reddito da lavoro che le
start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti
finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto
di vista fiscale che da quello contributivo. E che i
collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché
percettori di redditi diversi.

Il documento di prassi ribadisce poi che alle start-up innovative
non si applica la disciplina prevista per le società di comodo
(sia quelle non operative
sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i
requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non è quindi tenuta a fare il test di
operatività
. Infine, la Circoare chiarisce che, ai fini della applicazione della
disciplina delle società in perdita sistematica, il “triennio di osservazione” decorre dal
periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up
innovativa.

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