Scaricare file protetti rimane illegale

Grandi titoli sui quotidiani per una sentenza che fa riferimento però alla normativa precedente

Scaricare file protetti rimane reato. La bufera mediatica degli ultimi giorni
rischia, come minimo, di avere generato un po’ di confusione. Il tutto è nato
dalla sentenza della III sezione penale della Cassazione dove si afferma che
scaricare opere protette e condividerle non è reato nel caso in cui tali
comportamenti siano commessi senza fine di lucro.



Il problema è che la decisione dei
giudici

si riferisce “alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà, modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d’autore” come afferma in una nota la Fimi (Federazione
dell’industria musicale italiana).



La sentenza fa riferimento alla
vicenda
di due giovani torinesi che in Corte d’appello erano stati
condannati a tre mesi e dieci giorni di reclusione. I due avevano scaricato e
condiviso in rete, tramite i pc di un’associazione studentesca del Politecnico
di Torino file musicali, video e software protetti da copyright. Gli studenti si
collegavano a un server Ftp del quale ottenevano le chiavi d’accesso solo dopo
avere messo a disposizione la loro scorta di musica o altro.


L’attività però non aveva fini di
lucro

ed è stato proprio questo a salvare gli imputati. Secondo i giudici, infatti, questo tipo di attività, precedente al 2000 non era punibile perché non è stato realizzato nessun vantaggio economico. Da qui i titoli sui quotidiani che fanno capire come il download di file sia ormai legalizzato. Sbagliato. Con le modifiche ricordate dalla Fimi che precisa “chi scarica semplicemente rischia una sanzione
amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l. 633/41. Colui che mette in
condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di
lucro e chi lo fa per profitto Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell’art.
171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti. Chi
condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione
penale che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).

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