Sanatoria cartelle Equitalia, pagamenti entro il 28 febbraio

L’operazione consente di pagare, in un’unica soluzione, senza interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre all’Ente per la riscossione.

Fino al prossimo 28 febbraio sarà ancora possibile pagare le cartelle di
Equitalia
senza gli interessi dovuti per gli eventuali ritardi. Approfittando della sanatoria contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147), i contribuenti hanno
infatti la possibilità di pagare
in un’unica soluzione,
senza interessi
di
mora
e di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a
Equitalia per la riscossione. Restano invece escluse le somme dovute
per effetto di
sentenze di condanna
della Corte dei Conti, i contributi
richiesti dagli enti
previdenziali (Inps, Inail), i tributi
locali non riscossi
da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da
quelli ammessi.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di
rateizzazioni, sospensioni
giudiziali
o altre situazioni
particolari
e riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi
emessi per tributi
di competenza delle Agenzie fiscali
(Agenzia delle Entrate,
del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici
statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata, i contribuenti devono prendere visione della propria situazione
debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate
all’agente della riscossione
e
il tipo di atto ricevuto
.
Queste
informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può
chiedere agli
sportelli di Equitalia.

Per tutte le
cartelle/avvisi che
rientrano nell’agevolazione il
contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per
le
cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate,
e quindi riferite a entrate erariali, non si paga nemmeno il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di
pagamento e nell’estratto di ruolo.

Chi sceglie di
aderire, dovrà pagare il residuo del
debito (al netto degli interessi non dovuti)
, l’aggio, le spese di notifica e
quelle per eventuali procedure attivate
. Il
pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio
2014. Fino
al 15 marzo resta
sospesa
la riscossione dei
debiti interessati alla definizione agevolata. Equitalia invierà entro il 30 giugno
mediante posta ordinaria una
comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato
nei termini previsti.

È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di
Equitalia e negli uffici
postali tramite bollettino F35
,
indicando tassativamente nel campo
“Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di
codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che
si vuole pagare in forma agevolata.

Equitalia contatterà inoltre
i contribuenti che vantano crediti
dalla pubblica amministrazione
e per i quali, in
base alla legge (art. 48-bis, dpr 602/1973), l’ente
interessato, prima di
effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di
eventuali
debiti con lo
Stato di
importi superiori
a
10
mila euro.
Il contatto
diretto con
i
contribuenti interessati è stato voluto da Equitalia per consentire loro
di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere
alla Pa di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti senza risentire di eventuali
ritardi
dovuti
ai tempi tecnici
legati
alle operazioni della definizione agevolata.

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