Riposo giornaliero e sanzioni

Il ministero risponde alla richiesta di chiarimenti

L’interpello n. 22/2009 risponde alla richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità applicative della sanzione per violazione della disciplina dei riposi giornalieri (art. 18-bis, D.Lgs. n. 66/2003). Il Ministero ribadisce che la mancata fruizione, da parte del lavoratore, del riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattr’ore, stabilito dell’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.

Al riguardo si precisa che, ai sensi della medesima disposizione, il riposo giornaliero è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore, per cui l’illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma citata.

Nell’ipotesi in cui i lavoratori non fruiscano del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, l’illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti. Inoltre, qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore. Questo criterio di calcolo deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali è applicabile il comma 4, art. 18-bis, D.Lgs. n. 66/2003, anche prima delle modifiche apportate dal D.L. n.112/2008.



Interpello 20 marzo 2009, n. 22, ministero del Lavoro



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento Media)

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