Rimborsi Iva, nel calcolo del tetto anche i contributi Inps in F24

Le aziende “virtuose” possono calcolare il rimborso Iva da richiedere senza bisogno di garanzie. Questo tipo di versamenti secondo l’Agenzia delle Entrate è utile a individuare quelle affidabili agli occhi del Fisco.

Possono tener conto dei contributi Inps, versati anche in compensazione
mediante il modello F24, i contribuenti virtuosi che devono calcolare il rimborso di
eccedenza Iva da richiedere senza bisogno di garanzie. Questi versamenti concorrono,
infatti, al calcolo della media di quelli effettuati nel biennio precedente. Lo
afferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.10/E del 4 marzo cui detta le regole ai contribuenti.

Il quantum dei rimborsi erogabili senza dover prestare garanzie non deve
superare il 100 per cento della media dei versamenti tributari finiti nel conto
fiscale nei due anni precedenti la richiesta e questo valore deve essere considerato al netto
delle somme restituite nello stesso periodo senza aver fornito garanzie. Non solo.
Godono dell’esonero da garanzie anche i rimborsi infrannuali.

Sul versante di cosa
considerare nel conto delle somme che concorrono a raggiungere questa soglia, la circolare
richiama una passata risoluzione del 2001, in cui si precisava che pesano anche i versamenti contributivi
affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente, compresi quelli eseguiti
per compensazione.

Rispetto al passato,
l’Agenzia fa un ulteriore passo, spiegando che oggi lo strumento del conto fiscale trova il suo completamento nella disciplina del
versamento unitario, tramite il modello F24. Questi tipi di versamenti, infatti,
rappresentano i più significativi della vita delle aziende e sono utili a individuare quelle
affidabili agli occhi del Fisco. Per questo, hanno un peso per arrivare al tetto anche i
contributi Inps versasti con F24, anche compensati con crediti tributari e non.

Non sono tenuti a fornire garanzie coloro che hanno diritto a un rimborso non superiore ai 5164,57 euro.
Questo limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta
di rimborso. Ne deriva che non si può godere dell’esonero dal prestare garanzia se le
richieste di rimborso Iva presentate, annuali e infrannuali, superano la soglia così
raggiunta.

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